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Infermieri Contratto. Sospensione dal servizio per motivi disciplinari. No all’assegno alimentare

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 26/08/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Con l’orientamento CSAN36, l’Aran evidenzia che la nuova disciplina in materia di codice disciplinare (art 66 del CCNL 21 maggio 2018, comparto sanità) non contempla per nessuna fattispecie di sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il pagamento della cosiddetta “alimentare”, a prescindere della durata della sospensione.

Art 66 CCNL comparto sanità

Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione

alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono

determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero

al disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio

previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

 

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od

omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico

procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le

suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

 

3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,

nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-

quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;

b) condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso

superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni

mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba

espletare attività di custodia o vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza

sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi

dell’Azienda o Ente o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della legge. n.

300/1970;

f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano

le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001 ;

g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001 ;

h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi

specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno

o pericolo all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Azienda o Ente e

destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art.55-quater, comma 1, lett.b) del

D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello

stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata

dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità

della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o

Ente, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai

superiori;

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di

malattia o di infortunio;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente, salvo che siano

espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-

quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie,

lesivi della dignità della persona ;

h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-

quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi

ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale

nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi

o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi

specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno

all’azienda o Ente e agli utenti o ai terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo

di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n.

165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre

giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,

comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità

della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della

vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o

sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati;

c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e

reiterazione;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi

specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno

all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.

f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e

di riposo settimanale;

g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità

nell’erogazione di servizi all’utenza.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,

la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1) con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f)

quinquies del D.Lgs.n.165 del 2001;

b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5,6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o

quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di

particolare gravità;

d) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del

servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta

la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2

secondo e terzo periodo del DPR 62/2013;

f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi

specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di

cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo

periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e

contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla

scadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente;

2) senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del

D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che

possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.

68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo

quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e

procedimento penale);

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori

servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne

consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica

gravità;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi,

che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da

non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato:

- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n.

235/2012;

- per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018

n.3;

- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai

pubblici uffici;

- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

- per gravi delitti commessi in servizio.

f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle

lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai

criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure

provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque

sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto

all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli

obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi

riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai

commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima

pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda o Ente secondo

le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 2001

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Il CCNL 2016/2018 ha espressamente abrogato la previsione dell’artt. 13 del CCNL del 19/04/2004 “Codice disciplinare “nella parte in cui dice:Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.”

Tuttavia, la nuova disciplina della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, senza corresponsione di alcun assegno alimentare, trova applicazione solo per le infrazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice disciplinare.

Infatti, l'art. 66, comma 12, del CCNL in esame, relativamente alla fase di prima applicazione della nuova disciplina contrattuale, espressamente dispone "..... il codice disciplinare  deve essere obbligatoriamente  reso pubblico  nelle forme  di cui al comma  11, entro  15 giorni  dalla data di stipulazione  del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua applicazione."