Infermieri Contratto. Sospensione dal servizio per motivi disciplinari. No all’assegno alimentare
Con l’orientamento CSAN36, l’Aran evidenzia che la nuova disciplina in materia di codice disciplinare (art 66 del CCNL 21 maggio 2018, comparto sanità) non contempla per nessuna fattispecie di sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il pagamento della cosiddetta “alimentare”, a prescindere della durata della sospensione.
Art 66 CCNL comparto sanità
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della legge. n.
300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001 ;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D. Lgs. n. 165/2001 ;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Azienda o Ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art.55-quater, comma 1, lett.b) del
D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o
Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie,
lesivi della dignità della persona ;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale
nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi
o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno
all’azienda o Ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3 del D.Lgs. n.
165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e
reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
nell’erogazione di servizi all’utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f)
quinquies del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5,6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o
quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di
particolare gravità;
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2
secondo e terzo periodo del DPR 62/2013;
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla
scadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del
D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.
68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo
quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi,
che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n.
235/2012;
- per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018
n.3;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio.
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli
obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi
riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai
commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda o Ente secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 2001
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il CCNL 2016/2018 ha espressamente abrogato la previsione dell’artt. 13 del CCNL del 19/04/2004 “Codice disciplinare “nella parte in cui dice: “Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.”
Tuttavia, la nuova disciplina della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, senza corresponsione di alcun assegno alimentare, trova applicazione solo per le infrazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice disciplinare.
Infatti, l'art. 66, comma 12, del CCNL in esame, relativamente alla fase di prima applicazione della nuova disciplina contrattuale, espressamente dispone "..... il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua applicazione."