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Ecco la sentenza del tribunale di Roma che dà al Nursind la possibilità di partecipare alla contrattazione integrativa

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La Redazione
Pubblicato il: 10/10/2019 vai ai commenti

Comunicati StampaContratto Nazionale

Con la sentenza n. 8444/2019 del 04/10/2019, il Nursind si è visto respingere il ricorso, contro Aran e le sigle firmatarie del CCNL 21 maggio 2018, che verteva sul diritto alla partecipazione ai lavori della commissione paritetica di cui all’art. 12 dello stesso contratto.

In via cautelare il giudice si era già espresso contro Nursind.

Ora, in via ordinaria e assumendo ulteriori considerazioni, respinge in primo grado il ricorso ma conclude lo stesso con un’affermazione che serve a confermare il ragionamento del giudice e, allo stesso tempo, introduce un elemento che ribadisce il diritto rivendicato dallo stesso Nursind. In sostanza, il ricorso è respinto perché questo nuovo elemento è avvenuto nel corso del processo e non al momento dell’apertura della vertenza e, seppur fraintendendo, considera tale evento la conferma che solo i firmatari di contratto nazionale possono partecipare alla contrattazione integrativa (intendendo la partecipazione alla commissione paritetica un momento di “completamento della disciplina dettata dal livello nazionale”).

L’elemento di novità portato all’attenzione del giudice è la firma della sezione ricercatori del comparto sanità dell’11 luglio 2019 e ciò è ritenuto dal giudice sufficiente per consentire al Nursind la partecipazione alla commissione paritetica.

In conclusione di sentenza il giudicante, infatti, ritiene che la convocazione di Nursind per la “prosecuzione” ai lavori della commissione (non avvenuta ma a questo punto ipotizzata) sia “ricollegabile proprio alla pregressa sottoscrizione dell’accordo collettivo, seppure relativo alla sezioni ricercatori, del medesimo CCNL Comparto sanità. Tale circostanza infatti, oltre ad essere intervenuta nel corso del processo, non fa che confermare la stretta correlazione fra la sottoscrizione del ccnl e la partecipazione alle successive fasi, dallo stesso previste e regolate.”

Da quanto sopra espresso appare logico che il Giudice abbia considerato la firma della sezione ricercatori sufficiente a rendere Nursind firmatario di contratto pur rimanendo il dato di fatto che Nursind non ha mai sottoscritto il CCNL 21 maggio 2019.

 

Sentenza Nursind .pdf