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Infermieri. Permessi per lutto. Chi li può utilizzare ed in quale periodo. Il parere Aran

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La Redazione
Pubblicato il: 14/10/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Tra i permessi retribuiti all’articolo 36 del CCNL 2016/2018, ci sono quelli per lutto fissati nel numero di tre giorni.

Art 36 comma b) lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

  • Parenti di primo grado: figli e genitori
  • Parenti di secondo grado: fratelli e sorelle. Nipoti di nonno e nonni
  • Parenti di terzo grado: nipoti di zio e zio, bisnipote e bisnonno
  • Parenti di quarto grado: cugini.

Affini: gli affini sono i vincoli di legame con i famigliari del coniuge.

  • Affini di primo grado: suocero e genero/nuora
  • Affini di secondo grado: cognato
  • Affini di terzo grado: zio del coniuge
  • Affini di quarto grado: cugino del coniuge.

Il permesso per lutto può essere richiesto sia dal coniuge che da persona unita da patto di convivenza.

Il periodo di 7 giorni fissato dal CCNL 21 maggio 2018 entro cui il personale dipendente può utilizzare i permessi per lutto deve essere calcolato sulla base dei principi di carattere generale che disciplinano i termini di decadenza.

E’ questa la indicazione fornita dall’Aran.

Occorre quindi fare riferimento in primo luogo all’articolo 2963 del codice civile, per il quale “non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”. Ed ancora si deve fare riferimento all’articolo 155 del codice di procedura civile, nel quale leggiamo tra l’altro che: “Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Ricordiamo che il CCNL 21.5.2018 ha superato il precedente vincolo contrattuale per il quale questi permessi dovevano essere utilizzati necessariamente in modo continuativo.