Referendum 2026. Permessi retribuiti per il diritto al voto e per chi lavora ai seggi
Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per il referendum popolare confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione. La consultazione riguarda la legge sulle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15.
Accanto all’organizzazione delle operazioni di voto, la normativa prevede una tutela specifica per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni nei seggi elettorali o per coloro che devono esercitare il diritto di voto in condizioni particolari.
Permessi elettorali: chi può assentarsi dal lavoro
La disciplina delle assenze per servizio elettorale è contenuta nell’articolo 119 del D.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui chi svolge funzioni presso gli uffici elettorali ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo necessario alle operazioni elettorali.
Il diritto riguarda in particolare:
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presidente di seggio
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segretario di seggio
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scrutatori
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rappresentanti di lista
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rappresentanti dei comitati promotori del referendum
Per queste figure l’assenza copre l’intero arco delle attività del seggio: costituzione dell’ufficio elettorale, operazioni di voto e scrutinio.
I giorni trascorsi al seggio sono considerati a tutti gli effetti giorni di lavoro. Il dipendente mantiene quindi il normale trattamento economico e il datore di lavoro non può richiedere prestazioni lavorative negli stessi giorni, anche se l’orario delle operazioni elettorali fosse compatibile con quello di lavoro.
Giornate lavorative e riposi compensativi
Nel caso del referendum di marzo 2026, le giornate che possono incidere sull’attività lavorativa sono principalmente:
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lunedì 23 marzo, se rientra nell’orario ordinario di lavoro;
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martedì 24 marzo, se lo scrutinio termina dopo la mezzanotte del lunedì;
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sabato, per i lavoratori con settimana lavorativa lunga.
Quando il servizio al seggio coincide con una giornata lavorativa, il dipendente ha diritto all’assenza con retribuzione piena, anche se l’impegno al seggio è durato solo alcune ore.
Diversa la situazione per i giorni festivi o non lavorativi. Se l’attività elettorale si svolge di domenica, normalmente giornata festiva, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo. Il principio è stato confermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 452 del 1991, che stabilisce come il recupero debba avvenire nel periodo immediatamente successivo alle operazioni elettorali.
Se invece il servizio avviene in una giornata di riposo non festiva, come il sabato per chi ha la settimana corta, il lavoratore può scegliere tra riposo compensativo o retribuzione aggiuntiva, secondo quanto previsto dal contratto collettivo o dagli accordi con il datore di lavoro.
Chi paga i permessi elettorali
La retribuzione per le assenze legate al servizio elettorale è interamente a carico del datore di lavoro. Non è previsto alcun intervento dell’INPS.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, le somme corrisposte sono considerate normale retribuzione e quindi soggette a tassazione e contributi previdenziali.
I documenti da presentare
Per ottenere il riconoscimento dei permessi elettorali il lavoratore deve fornire alcuni documenti al datore di lavoro.
Prima delle elezioni occorre comunicare l’impegno elettorale consegnando:
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la nomina o designazione ricevuta dal Comune o dall’autorità competente;
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il certificato di chiamata al seggio.
Al rientro al lavoro è necessario presentare un attestato di presenza al seggio che indichi i giorni e gli orari effettivi delle operazioni. Il documento deve essere firmato dal presidente del seggio o, se il lavoratore è presidente, controfirmato dal vicepresidente.
Permessi per votare in un altro comune
Un caso particolare riguarda i dipendenti pubblici trasferiti di sede poco prima delle elezioni. La materia è disciplinata dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 10 marzo 1992.
Se il lavoratore, pur avendo richiesto il trasferimento di residenza nei termini previsti, non è ancora stato iscritto nelle liste elettorali del nuovo comune, può ottenere un permesso retribuito per recarsi a votare nel comune di origine.
Il tempo massimo riconosciuto comprende anche il viaggio:
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un giorno per distanze tra 350 e 700 chilometri;
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due giorni per distanze superiori a 700 chilometri o per spostamenti da e verso le isole.
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