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Covid. Possibile rimandare il congedo matrimoniale a fine pandemia Covid?

La peculiare situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e l’ultimo Dpcm che ha annullato i festeggiamenti relativi al matrimonio, può consentire la fruizione del congedo oltre i limiti temporali stabiliti dal contratto?

 

La disciplina prevista dall’art. 36, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018, rispetto alla previgente norma contrattuale, ha introdotto la possibilità di fruire del periodo di congedo matrimoniale entro un arco temporale piuttosto lungo (45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio).

Questa precisazione ha risolto molte problematiche interpretative sottoposte da parte delle amministrazioni del Comparto alla scrivente Agenzia per quei particolari casi in cui, per le diverse esigenze manifestate dai lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo o comunque in coincidenza con la data di celebrazione del matrimonio.

Ogni problematica relativa alla  impossibilità di fruire del predetto  permesso entro il limite contrattualmente stabilito per cause riconducibili alle  particolari situazioni collegate allo stato di emergenza derivante dal Covid-19, pertanto, non dipende dall’interpretazione della richiamata norma contrattuale che, come ricordato, pur riconoscendo un più ampio margine di flessibilità nella fruizione della tutela ha tuttavia confermato la necessità di un termine finale per la fruizione stessa e non ha previsto che la materia possa costituire oggetto di diversa regolamentazione sulla base di una eventuale concorde volontà del datore e del dipendente.

Anche nel caso di specie, quindi, nonostante ogni migliore considerazione, la scrivente Agenzia non può che uniformarsi alla sua costante interpretazione della normativa contrattuale in oggetto giusta la quale il rispetto dei limiti temporali ivi previsti non può essere derogato.

 

 fonte: Aran