Congedo illimitato ed arruolamento infermieri militari. Il nuovo decreto Ristori
Dall’arruolamento di 70 infermieri militari alla modalità di rinnovo degli organi collegiali degli Ordini professionali, approvato il nuovo Decreto Ristori, pronto per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Queste in sintesi le misure più rilevanti:
Articolo 10 Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
Autorizzato l’arruolamento, a domanda, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’spettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
- a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare.
Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa.
I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
Articolo 13 Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i periodi di congedo, in luogo della retribuzione, è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa; i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Articolo 14 bonus baby-sitting zone rosse
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddetto scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Articolo 28 Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali nel periodo emergenziale
Si stabilisce che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali potrà avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
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