Iscriviti alla newsletter

Ecm. Dall’esonero all’esenzione fino allo spostamento dei crediti. Domande e risposte

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/06/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per il recupero dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 (vedi al punto 8 della delibera, clicca qui).

Fino al 31 dicembre è dunque possibile rimediare ad eventuali trienni formativi (2014-2016 e 2017-2019) incompleti, e dal 2022 scatteranno controlli e sanzioni, che spettano agli Ordini: la norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre ad una serie di ulteriori conseguenze.

Pensiamo sia utile quindi un piccolo vademecum che aiuti il professionista ad orientarsi al numero dei crediti da acquisire e come colmare l’eventuale gap formativo.

D- Quanti crediti Ecm bisogna maturare nel triennio 2020-2022?

R - I crediti da acquisire per il triennio 2020-2022 sono 150: da questi vanno sottratti i 50 crediti bonus per i soggetti che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Qualora nel triennio precedente, 2017-2019, siano stati acquisiti tutti i crediti previsti, vi è un ulteriore sconto di 30 crediti.

Al netto degli sconti e bonus previsti, l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è di 70 crediti.

Non ci sono limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni, però Il professionista deve acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.

Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione, per esempio:

  • Attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale: i crediti maturati con queste attività non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.
  • Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

E’ possibile ottenere un ulteriore sconto dell’obbligo formativo, che va da 10 a 30 crediti, tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.

Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.

Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione.

Il Dossier Formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa anche da parte dei provider.

 

Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.

I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

D- Che cos’è la formazione individuale e cosa si intende per autoformazione?

R - La formazione individuale comprende tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e può consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.
I crediti maturati con la formazione individuale non possono superare il 60% del debito formativo individuale triennale.

L'attività di autoformazione consiste nell'utilizzo di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione preparati e distribuiti da provider accreditati, oppure inella lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie censiti nelle banche dati internazionali Scopus (clicca qui) e Web of Science/Web of Knowledge (clicca qui).

D- Quali sono i tipi di esonero previsti dalle normative ECM?

R - L’esonero costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale e, a partire dal 1° gennaio 2019, gli esoneri potranno essere applicati solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarli sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).

L’esonero è calcolato come riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione, come, per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione. La durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata legale del corso.

I master di I e II livello, così come i corsi di perfezionamento di durata almeno annuale, danno diritto all’esonero solo se erogano almeno 60 CFU per anno.

Dal 1° gennaio 2019, eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

D- Sono previste esenzioni dall’obbligo di maturare crediti ECM?

R - L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale.

Le esenzioni potranno essere applicate solo esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve registrarle sul sito del Cogeaps, nell’area riservata dell’anagrafe crediti ECM (clicca qui).

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale. L’esenzione non può, in alcun caso, superare un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I casi in cui può essere richiesta l’esenzione sono: congedo maternità e paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, congedi per adozione e affidamento preadottivo, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, congedo straordinario per assistenza familiari disabili, permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza, assenza per malattia così come disciplinata dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione NON sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

D- Come è possibile sapere quanti crediti sono stati maturati?

R- L'anagrafe dei crediti ECM di ogni professionista sanitario è gestita dal Cogeaps, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’area riservata all’anagrafe Cogeaps tramite il portale www.cogeaps.it.

D- Come sposto i crediti formativi ECM al triennio precedente?

R - Per lo “spostamento” dei crediti seguire la seguente procedura:

  • Registrarsi a COGEAPS ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
  • Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
  • Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2017-201 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare nel triennio selezionato;
  • Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area Dettagli professionista, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture: Crediti individuali; Crediti mancanti; Esoneri ed esenzioni;Spostamento crediti;
  • Cliccare sulla voce "Spostamento crediti"e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”.

 

Apparirà una voce scritta in rosso, preceduta da una breve spiegazione ,che dovrà essere a sua volta selezionata: "Dal 2020 al triennio 2017-2019".

Si aprirà quindi la schermata Dettagli professionista: Partecipazioni ECM dove compariranno automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2020.

Per i professionisti che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2020 per colmare il fabbisogno 2017-2019, al termine della striscia di ogni evento sarà presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2017-2019.

Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede (per 2 volte) conferma dell’esportazione dei crediti: Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza.Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. Una volta risposto "Si" il trasferimento sarà completato, ma sarà utile controllare nuovamente il triennio 2017-2019 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

La piattaforma CoGeAPS è finalmente totalmente aggiornata - i ritardi che si erano accumulati a causa di una serie di motivi (dalla carenza di personale del consorzio all’arrivo di 200mila nuovi professionisti sanitari nel programma di educazione continua in medicina) sono stati recuperati. I professionisti sanitari, quindi, possono finalmente controllare la propria situazione formativa ed essere certi di ricevere informazioni aggiornate, ricordando comunque che i provider possono impiegare qualche mese per inviare al CoGeAPS i dati di chi ha partecipato ai corsi.

Si moltiplicano inoltre  anche i canali attraverso i quali si potrà controllare il numero di corsi frequentati e di crediti accumulati: oltre alla pagina riservata del sito del CoGeAPS, a fine mese verrà anche rilasciata una App cui accedere tramite SPID.