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Demansionamento. Lavoratore va risarcito a partire dal momento dell'adibizione a mansioni inferiori

Il dipendente demansionato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sin dal momento in cui è stato adibito alle nuove mansioni inferiori.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 31558 del 4 novembre 2021, precisando che il riconoscimento del suddetto diritto non scatta invece da quando il dipendente ha formalmente contestato al proprio datore di lavoro la dequalificazione professionale subita.

I fatti

Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti dell’azienda della quale era dipendente, accertando la dequalificazione professionale subita dal dipendente e  condannando la società al pagamento della somma di Euro 8.461,00 a titolo risarcitorio. L’azienda ricorre in Cassazione.

 

La Cassazione

Secondo i giudici della Cassazione, "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto... ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte". Il disposto è violato, avuto riguardo alla libertà ed alla dignità del lavoratore nei luoghi in cui presta la sua attività ed al sistema di tutela del suo bagaglio professionale, quando il dipendente venga assegnato a mansioni inferiori.

L'assegnazione a mansioni inferiori rappresenta poi, fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (vedi Cass. 10/6/2004 n. 11045).

Va inoltre sottolineato che la statuizione con la quale il Collegio di merito ha statuito che "i danni alla professionalità ed esistenziale, siano risarcibili solo a partire dal momento in cui il lavoratore ha formalmente contestato al datore di lavoro la nuova collocazione in azienda", non è conforme a diritto, competendo in favore del ricorrente, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da dequalificazione sin dal momento in cui ha avuto inizio la condotta antigiuridica della parte datoriale.