Visita fiscale. No alla sanzione se il dipendente è sotto la doccia
Con l'ordinanza n. 22484/2022, la Corte di cassazione ha affermato che non è sanzionabile da un punto di vista disciplinare il dipendente che al momento della visita fiscale si trovava sotto la doccia.
I fatti
Un dipendente veniva sanzionato dal datore di lavoro, in quanto, assente per malattia, risultava assente alla visita di controllo. Il lavoratore dichiarava di non aver sentito suonare il campanello di casa, perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso al medico fiscale all’abitazione. Il dipendente, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Secondo il giudice, la sanzione irrogata al datore di lavoro, travalica il potere esclusivo dell’INPS. Dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso, compresa l’immediata attivazione del lavoratore, una volta avuta contezza di quanto accaduto.
L’obbligo che grava sul lavoratore in malattia, non può essere esteso fino a comprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.
La parte datoriale è quindi condannata a corrispondere l’indennità di sala operatori, sospesa per via della sanzione disciplinare.