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Infermieri/ostetriche. Obbligo vaccinale e guarigione da Covid. Il punto sulle tempistiche

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/09/2022

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

L’ultimo baluardo dell’obbligo vaccinale anti Covid, resta quello degli operatori sanitari e degli operatori di interesse sanitario, operativo fino al 31 dicembre 2022.

Fino ad oggi l’obbligo che permane è quello di avere tre dosi di vaccino Covid, mentre non vi è ancora nessuna indicazione per quanto riguarda la quarta dose.

La questione, inerente la vaccinazione degli operatori sanitari, che rimane a tinte fosche, è quella dell’obbligo alla vaccinazione per i guariti dal Covid, per i vaccinati ed i non vaccinati, con relative tempistiche. Facciamo quindi il punto.

Secondo la nota del 29 marzo 2022 (n. 5505) dell'Ufficio di Gabinetto, richiamata dal Ministero,  viene indicato che:

  • per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso eÌ possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario.
  • nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile eÌ individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo. In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni).

Farmacista33