Nevrosi da demansionamento. Sì alla malattia professionale ed al risarcimento del lavoratore
L’Inail deve indennizzare anche il lavoratore affetto da nevrosi d’ansia o sindrome depressiva. E ciò perché la copertura dell’assicuratore pubblico risulta estesa a ogni forma di tecnopatia che può ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, anche se non rientra fra le malattie o i rischi tabellati: il lavoratore deve solo dimostrare il nesso fra l’attività patogena e la malattia diagnosticata. È quanto emerge dall’ordinanza n. 29515 dell'11 ottobre 2022, della Corte di Cassazione, sezione lavoro.
I fatti
La Corte di appello di Napoli negava al dipendente, il diritto all’indennizzo da parte dell’Inail, in conseguenza a nevrosi e stato d’ansia derivante dal demansionamento subito, in quanto secondo il giudice la copertura assicurativa risulta legata a una specifica lavorazione indicata dall’articolo 1 del testo unico su infortuni e malattie professionali.
La Cassazione
La Cassazione, ribalta la sentenza ed accoglie il ricorso del dipendente, rifacendosi all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, che indica come indennizzabile anche la malattia che deriva dall’organizzazione del lavoro e dalle modalità con cui si svolge la prestazione.
La Suprema Corte riconosce la copertura Inail per lo stress da lavoro straordinario, alla patologia psichiatrica da mobbing e alla malattia da fumo passivo. Secondo i giudici, il rischio assicurato dall’ente pubblico non è soltanto quello specifico proprio della lavorazione ma anche quello collegato alla prestazione erogata. E dunque l’istituto previdenziale copre tutte le malattie delle quali risulta provata la causa di lavoro.