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Gli infermieri turnisti hanno diritto al buono pasto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/11/2022 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il dipendente pubblico turnista, nella specie il personale infermieristico, per il solo superamento delle 6 ore lavorative, ha automaticamente diritto alla pausa pranzo e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore e fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale  consumazione del pasto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113.

I fatti

La Corte di Appello di Caltanissetta, a conferma del Tribunale di Gela, respingeva il ricorso dei ricorrenti, tutti infermieri turnisti, che chiedevano, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001-2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai chiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro-  con interruzione del turno per la pausa pranzo ed il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione- e della monetizzabilità del pasto.

 

La Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso. gli Ermellini hanno richiamato una precedente pronuncia riguardante una fattispecie sovrapponibile.

In quest’ultima, era stato considerato che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, fosse coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno.

La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato".