Riposo settimanale. Le novità alla luce del nuovo contratto
Proseguendo nella lettura del contratto, all’articolo 45, troviamo la norma riguardante il riposo settimanale. La modifica più importante , rispetto al vecchio contratto, riguarda il comma 6 che -risolve un contenzioso piuttosto frequente in passato.
Il comma 6 recita: per l’attività prestata dal personale anche non turnista, in giorno festivo infrasettimanale, si applica l’art. 106 comma 5 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo)
Si diceva che in passato la lettura delle norme contrattuali era stata oggetto di alcuni pareri ARAN, nei quali si sosteneva che “... Il personale c.d. “turnista” che si trova a dover lavorare il festivo infrasettimanale, ... ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall’art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018 per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo” (CSAN39a del 9 maggio 2019).
È stata, quindi, rivista la norma che riconosce i festivi infrasettimanali anche al personale turnista, in applicazione dei contenuti di una pronuncia della Suprema Corte. Infatti, la Corte di Cassazione, sez. la- voro, con ordinanza n. 1505 del 25.1.2021 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dal personale sanitario turnista dà diritto alla retribuzione del lavoro straordinario o, in alternativa, al riposo compensativo, oltreché all’indennità di turno e all’indennità per servizio prestato nel giorno festivo.
da IL NUOVO CCNL SANITA', Stefano Simonetti