Nuovo contratto comparto sanità, l’Articolo 39 non cambia: confermate le regole del 2019
Nel nuovo contratto collettivo nazionale del comparto Sanità non cambia la disciplina del contratto individuale di lavoro: l’Articolo 39 rimane identico al precedente triennio contrattuale. Nessuna modifica normativa, resta valido quanto già previsto dal CCNL 2019-2021.
29 ottobre 2025 – Il nuovo CCNL Sanità 2022-2024, firmato di recente, introduce alcune novità su orari, indennità e progressioni di carriera, ma non interviene sull’Articolo 39, che regola il contratto individuale di lavoro. Su questo fronte, tutto resta invariato: si applica integralmente il testo già in vigore nel precedente CCNL 2019-2021. Nessuna riscrittura, nessuna revisione: l’Articolo 39 rimane immutato.
Secondo l’Articolo 39, il rapporto di lavoro – sia a tempo indeterminato che determinato – è regolato da un contratto individuale, che deve essere coerente con le norme di legge, la normativa comunitaria e, soprattutto, con il contratto collettivo.
Viene ribadito che la forma ordinaria di rapporto di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale è quella a tempo pieno e indeterminato, confermando la centralità della stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.
Contenuti obbligatori del contratto
Il contratto individuale deve essere redatto in forma scritta e includere elementi precisi e vincolanti:
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Tipologia del rapporto (tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale)
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Data di inizio
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Area e profilo professionale
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Trattamento economico
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Attribuzioni e mansioni previste per il profilo
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Durata del periodo di prova
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Sede di prima assegnazione
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Data di scadenza in caso di contratto a termine
Inoltre, il contratto specifica che il rapporto di lavoro è sottoposto alle disposizioni del CCNL in vigore, anche per quanto riguarda cessazioni, preavvisi e clausole risolutive.
Procedura di assunzione: documentazione e scadenze
Prima della stipula del contratto individuale, l’azienda sanitaria deve invitare formalmente il candidato a presentare tutta la documentazione prevista dal bando, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni. Il termine può essere prorogato di ulteriori 15 giorni solo per comprovati motivi, su richiesta del candidato.
Entro lo stesso termine, il soggetto selezionato deve dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro (pubblici o privati) o di eventuali cause di incompatibilità, come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario, deve optare esplicitamente per l’assunzione presso l’ente sanitario.
La mancata risposta nei termini comporta la rinuncia automatica alla stipula del contratto.
Nessuna discontinuità rispetto al CCNL 2019-2021
Come specificato al comma 7 dell’articolo, questa disciplina sostituisce quella contenuta nell’articolo 24 del CCNL 2018, e rimane in vigore nel nuovo triennio contrattuale 2022-2024 senza modifiche. Pertanto, per tutto ciò che riguarda la stipula, il contenuto e le condizioni del contratto individuale di lavoro, è necessario fare riferimento al testo del CCNL 2019-2021, che conserva piena validità.
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