Lavoro notturno nel nuovo CCNL comparto 2022/24: conferme, tutele e indennità
Il nuovo CCNL del comparto conferma integralmente le regole già previste dal contratto Sanità 2019/2022.
È considerato lavoratore notturno chi è inserito in turni organizzati per coprire l’intero arco delle 24 ore.
Individuazione del personale interessato
Aziende ed Enti individuano i casi in cui il personale è assegnato al lavoro notturno, in linea con l’articolo 2 del decreto legislativo 532 del 1999. Questa facoltà permette di adeguare la programmazione dei turni alle esigenze specifiche dei servizi.
Tutele, limiti e organizzazione dei turni
Restano valide tutte le disposizioni del decreto legislativo 532 del 1999 in materia di salute, sicurezza, limiti al lavoro notturno, relazioni sindacali e nuove forme organizzative. L’attuale sistema dei servizi assistenziali su turni h24 rimane immutato.
Inidoneità alla prestazione notturna
Se il medico competente accerta l’inidoneità al lavoro notturno, si applica l’articolo 6 del decreto 532 del 1999. Il lavoratore ha diritto all’assegnazione ad attività diurne o ad altro incarico compatibile.
Indennità economiche
Il CCNL conferma le indennità previste dall’articolo 106 comma 3, quindi indennità di turno, di servizio notturno e festiva.
Si aggiunge una voce specifica:
al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree spetta una indennità oraria di 4 euro per il servizio notturno svolto tra le 22 e le 6 del giorno successivo, con possibilità di aumento in sede di contrattazione integrativa.
Questo importo introduce un riconoscimento economico omogeneo e chiaro per la fascia notturna, valorizzando la disponibilità dei lavoratori nelle ore più gravose.
Normativa di riferimento
Per gli aspetti non disciplinati dal CCNL si applicano le norme vigenti, incluso il decreto legislativo 66 del 2003.
Le definizioni di lavoro notturno e di lavoratore notturno sono contenute nel D.Lgs 532/1999 (art.2), nel D.Lgs 66/2003 (art 1 comma 2) come modificato dall’art. 41 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008.
Il lavoro notturno va inteso come quella attività svolta nel corso di un periodo dialmeno sette ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.- Il lavoratore notturno è colui che svolge durante il periodo notturno,in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero o colui che svolge in via non eccezionale, almeno una "parte" del suo orario normale durante il periodo notturno. Questa "parte" deve essere definita dalla contrattazione collettiva. In mancanza di specifica disposizione del Contratto Collettivo, è considerato lavoratore notturno chiunque svolga tre ore di lavoro notturno, per almeno 80 giorni all'anno. Questo limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Decreto legislativo 66/03:
Durata del lavoro notturno. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
A chi svolge orario notturno compete una indennità prevista dal Ccnl ma elevabile, nel limite della capienza del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale.
Chi è esentato dal turno di notte?
L’art. 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e l’art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificati dal Decreto Legislativo n. 80/2015, contemplano le categorie di lavoratori per cui sono previsti il divieto e la non obbligatorietà di prestare lavoro notturno.
E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno:
- le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
- i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7
Non possono essere obbligati a svolgere attività lavorativa nel periodo notturno:
- le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
- i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dall’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
- i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest’ultimo;
- lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104/92. Come precisa l’interpello del Ministero del Lavoro n. n. 4/2009 solo il lavoratore che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possedere i requisiti per goderne - potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno”.
Se mi viene diagnosticata una patologia che impedisce, a mio parere, il lavoro di notte: quale procedura devo seguire?
L’inidoneità al lavoro notturno deve essere accertata dal medico competente che può essere attivato direttamente dal lavoratore o dal responsabile di UOC. Qualora il lavoratore venga esonerato dal lavoro notturno devieessere assegnato ad altre attività o altri turni di servizio diurni.
A tal proposito è opportuno ricordare le norme previste dalla già citate legge 532 del ‘99 a proposito della tutela della salute di chi svolge lavoro notturno.
“Art. 5. Tutela della salute
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.”
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