Decreto sicurezza. Arrivano le visite a sorpresa sul lavoro: quando possono scattare
Il nuovo Decreto Sicurezza interviene in modo diretto sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Con l’articolo 17 del Decreto-Legge 159/2025, il legislatore modifica il Decreto Legislativo 81/2008, chiarendo obblighi e introducendo nuove misure che riguardano lavoratori, medici competenti e imprese - La Circolare
Le novità toccano tre punti centrali: il computo delle visite mediche nell’orario di lavoro, il ruolo del medico competente nella prevenzione oncologica e la possibilità di accertamenti in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti.
Visite mediche conteggiate come orario di lavoro
La prima modifica riguarda l’articolo 20, comma 2, lettera i) del Testo unico sulla sicurezza. Il decreto stabilisce in modo esplicito che i controlli sanitari ai quali i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere considerati a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Si tratta di un principio già consolidato dalla giurisprudenza, ma ora scritto nero su bianco nella norma. L’unica eccezione riguarda le visite mediche preassuntive, che restano fuori dal computo dell’orario.
In termini pratici, questo significa che il tempo impiegato per le visite periodiche o straordinarie non potrà essere recuperato né decurtato dalla retribuzione.
Più prevenzione: il medico competente promuove gli screening oncologici
Un altro intervento riguarda gli obblighi del medico competente, disciplinati dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008. Il decreto affida al medico un compito ulteriore: informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica.
In concreto, dovrà promuovere l’adesione ai programmi di screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza, spiegandone finalità e utilità. Potrà farlo anche attraverso campagne informative promosse dal Ministero della salute.
La misura punta a rafforzare il collegamento tra medicina del lavoro e sanità pubblica, inserendo la prevenzione dei tumori in modo più strutturato nei percorsi aziendali di tutela della salute.
Controlli su alcol e sostanze: serve un “ragionevole motivo”
Tra le novità più delicate c’è l’introduzione della lettera e-quater all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. La norma prevede la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica, prima o durante il turno, in presenza di un fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
La visita rientra nella sorveglianza sanitaria ed è finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di tali sostanze. Il campo di applicazione riguarda le attività ad alto rischio di infortunio, già individuate dalla normativa vigente.
Il legislatore, tuttavia, pone una condizione precisa: deve esserci un “ragionevole motivo” per attivare il controllo. Per chiarire cosa si intenda concretamente, sarà necessario attendere l’Accordo Stato-Regioni che, entro il 31 dicembre 2026, dovrà ridefinire condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
Fino ad allora, l’applicazione della norma dovrà muoversi nel rispetto delle disposizioni già in vigore sui controlli relativi all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle garanzie per i lavoratori.
Sostegno alle piccole imprese
Infine, il decreto modifica l’articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, introducendo il comma 3-quater. La disposizione consente agli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori, e ai lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, di favorire l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria attraverso convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare la medicina del territorio e offrire un supporto concreto soprattutto alle microimprese, spesso in difficoltà nella gestione degli adempimenti in materia di sicurezza.
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