Infermiere demansionato per il 10 per cento del tempo: sì al risarcimento
L’adibizione a mansioni inferiori è legittima solo se marginale, accessoria o occasionale. Anche in assenza di prevalenza quantitativa, lo svolgimento sistematico e protratto nel tempo di compiti inferiori integra demansionamento, con conseguente lesione della professionalità e diritto al risarcimento del danno.
La vicenda
La vicenda riguarda un infermiere dipendente di una fondazione sanitaria, inquadrato nella categoria D, che aveva denunciato di essere stato adibito per anni anche a mansioni inferiori rispetto al proprio profilo professionale.
Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso, accertando una dequalificazione protratta dal 2006 al 2018 e condannando il datore di lavoro sia a reintegrare il lavoratore nelle mansioni proprie, sia a risarcirlo con oltre 60 mila euro.
La Corte d’Appello di Roma, pur confermando la sussistenza del demansionamento, aveva ridotto significativamente il risarcimento, ritenendo che le mansioni inferiori fossero state svolte solo in parte e non in via prevalente. In particolare, aveva quantificato l’incidenza di tali attività nel 10% del tempo lavorativo, liquidando il danno in circa 22.780 euro.
Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia la fondazione, contestando la stessa esistenza del demansionamento, sia il lavoratore, lamentando l’esiguità del risarcimento.
Sentenza e ragioni della decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, ha rigettato entrambi i ricorsi, chiarendo alcuni principi rilevanti in materia.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che non è sufficiente verificare la prevalenza quantitativa delle mansioni inferiori per escludere il demansionamento. Ciò che rileva è il carattere marginale o meno di tali attività: se l’assegnazione a compiti inferiori è sistematica e non occasionale, anche se limitata a una parte dell’orario, si configura comunque una violazione dell’art. 2103 c.c.
Nel caso concreto, lo svolgimento di mansioni inferiori per circa il 10% del tempo lavorativo, ma per oltre dieci anni, è stato ritenuto tutt’altro che marginale. Una simile protrazione temporale incide infatti sulla qualità della prestazione e sulla dignità professionale del lavoratore.
Quanto al risarcimento, la Corte ha confermato la legittimità del ricorso al ragionamento presuntivo: la durata continuativa e ultradecennale del demansionamento è stata considerata elemento idoneo a fondare la prova del danno non patrimoniale. La valutazione delle presunzioni e la quantificazione equitativa del danno restano, tuttavia, rimesse al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le censure del lavoratore dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e un aumento del risarcimento, ribadendo che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito.
In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la decisione d’appello, affermando un principio chiaro: anche una quota limitata di mansioni inferiori può integrare demansionamento, se non è marginale e si protrae nel tempo, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
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