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Consulta: legittima legge siciliana ma vietati concorsi per soli infermieri e medici non obiettori

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/04/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

La sentenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro la legge siciliana n. 23 del 2025, confermando che la norma non presenta profili di incostituzionalità. La decisione riguarda l’obbligo, per le aziende sanitarie e ospedaliere del Sistema sanitario regionale, di garantire la presenza di personale non obiettore di coscienza per assicurare l’attuazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza.

La Consulta, però, ha posto un limite preciso: la legge regionale è legittima solo se interpretata in modo restrittivo. In altre parole, non può tradursi nella pubblicazione di concorsi pubblici riservati esclusivamente a medici o infermieri non obiettori.

Il nodo dei concorsi riservati

Secondo i giudici, trasformare la scelta di essere o meno obiettore di coscienza in un requisito di accesso ai concorsi sarebbe contrario alla Costituzione. Una simile impostazione renderebbe infatti una convinzione morale un criterio escludente per l’ingresso nel pubblico impiego.

La sentenza sottolinea che l’obiezione di coscienza è tutelata non solo dalla legge 194 del 1978, ma anche dagli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione. Per questo motivo, assumere personale sanitario sulla base delle sue convinzioni intime sarebbe ritenuto discriminatorio.

Perché la Corte ha bocciato questa interpretazione

La Consulta osserva che la legge siciliana, se letta come autorizzazione a bandire selezioni riservate ai soli non obiettori, entrerebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, di accesso ai pubblici uffici e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Inoltre, un eventuale concorso riservato non sarebbe neppure una soluzione stabile. La stessa legge 194 consente infatti al personale sanitario di dichiarare la propria obiezione anche dopo l’assunzione. Questo significa che un lavoratore reclutato come non obiettore potrebbe cambiare posizione in un secondo momento.

La lettura “restrittiva” della legge siciliana

Il punto decisivo della sentenza è proprio questo: la norma regionale può sopravvivere solo attraverso un’interpretazione conforme alla Carta costituzionale. Per la Corte, il riferimento alle “ordinarie procedure selettive di reclutamento” non autorizza affatto bandi riservati.

La legge deve essere letta, invece, come una disposizione che impone alle aziende sanitarie di organizzarsi in modo da assicurare il servizio di Ivg, mantenendo aperti i concorsi a tutti i candidati in possesso dei requisiti ordinari.

Cosa potranno fare le aziende sanitarie

Per garantire la presenza di personale non obiettore, le strutture sanitarie potranno fare ricorso a strumenti diversi dai concorsi riservati. La Consulta indica in particolare:

Mobilità interna

Lo spostamento del personale già in servizio all’interno del Servizio sanitario regionale.

Convenzioni con altre strutture

Accordi con altri presidi sanitari in grado di assicurare il servizio.

Rapporti con medici convenzionati

Utilizzo di specialisti ambulatoriali o professionisti che collaborano con il sistema sanitario attraverso rapporti di convenzione.

Il ricorso del governo Meloni

Il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sosteneva che la norma siciliana introducesse una forma di selezione incompatibile con i principi costituzionali. Secondo l’Avvocatura dello Stato, la legge avrebbe finito per creare una corsia preferenziale per i non obiettori, comprimendo la libertà di coscienza degli altri candidati.

La Regione siciliana, al contrario, ha sostenuto fin dall’inizio che la norma non prevedeva alcun concorso riservato, ma solo un obbligo organizzativo per garantire il funzionamento delle aree dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza. La Corte ha accolto proprio questa interpretazione.

Il problema reale: l’alto tasso di obiezione in Sicilia

Al di là della vicenda giudiziaria, la sentenza riporta al centro un problema molto concreto. In Sicilia, il tasso di obiezione di coscienza tra il personale sanitario coinvolto nelle procedure di aborto supera l’80 per cento, con punte che arrivano al 90 per cento in alcune province.

Si tratta di un dato che rende particolarmente difficile garantire alle donne un accesso pieno e uniforme alla Ivg. È proprio per rispondere a questa criticità che la legge regionale aveva previsto la creazione di aree funzionali dedicate all’interno delle unità operative di ginecologia e ostetricia.

Il quadro nazionale

La questione non riguarda soltanto la Sicilia. La relazione ministeriale sull’attuazione della legge 194 mostra che il numero complessivo delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia è rimasto sostanzialmente stabile, mentre cresce il ricorso alla procedura farmacologica.

Restano però forti disparità territoriali, sia nella distribuzione del personale non obiettore sia nell’accesso effettivo al servizio. È su questo sfondo che la decisione della Consulta assume un rilievo nazionale.

Il significato politico e giuridico della decisione

La sentenza traccia una linea molto netta. Da una parte, afferma che il diritto delle donne all’aborto previsto dalla legge 194 deve essere garantito in modo effettivo. Dall’altra, ribadisce che la libertà di coscienza del personale sanitario non può essere sacrificata introducendo criteri di selezione fondati su convinzioni personali.

L’equilibrio indicato dalla Consulta

Per la Corte costituzionale, il punto di equilibrio sta nell’organizzazione del servizio sanitario, non nella selezione ideologica del personale. Le Regioni possono intervenire per assicurare l’effettività delle prestazioni, ma devono farlo usando strumenti compatibili con i principi costituzionali.

La legge siciliana esce dunque promossa, ma entro confini ben precisi. La Consulta ha chiarito che la Regione può imporre alle aziende sanitarie di garantire personale non obiettore per l’Ivg, ma non può farlo attraverso concorsi pubblici riservati.

Resta aperta la vera sfida: trasformare questo principio in un servizio realmente accessibile, soprattutto in una regione dove l’obiezione di coscienza raggiunge livelli altissimi. Dopo la sentenza, la partita si sposta dagli uffici giudiziari agli ospedali, dove il diritto riconosciuto dalla legge dovrà trovare concreta applicazione.