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Regione Puglia. No all’indennità di terapia intensiva agli infermieri di PS e 118

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 11/03/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto NazionalePuglia

Il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano risponde negativamente all’interrogazione del Consigliere Mino Borraccino (Sinistra Italiana), sulla possibilità di estendere le indennità di rischio e disagio per gli infermieri di Pronto Soccorso, 118 e SerT.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 09/03/2018, la risposta è lapidaria e sconcertante:… "L’indennità prevista dall’articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro spetta esclusivamente al personale infermieristico addetto ai servizi intesi quali articolazioni strutturali dell’organizzazione sanitaria, destinati alla cura di determinate tipologie e di malattie, vale a dire al personale operante nei servizi di terapia intensiva e sub-intensiva e nelle strutture qualificate, nei servizi di malattie infettive o equipollenti o nei reparti in cui sono ricoverati pazienti la cui malattia è stata già diagnosticata come infettiva, nonché nelle sale operatorie.

I giudici di legittimità, inoltre, precisano che non è possibile il riconoscimento delle indennità in parola anche ad infermieri che operino in altri segmenti dell’organizzazione sanitaria, differenti rispetto a quelli predetti, ogniqualvolta si verifichi di fatto e non in maniera strutturale, una situazione di rischio assimilabile a quella dei reparti già citati. Pertanto" l’indennità ex articolo 44 del comparto sanità non può essere riconosciuta al personale infermieristico che presta servizi nei reparti di Pronto soccorso, 118, psichiatria e SerT".

Una posizione quella della Regione Puglia che si distanzia da altre realtà Regionali e accordi decentrati che hanno invece legittimamente riconosciuto l’indennità a questi professionisti in base all’art.4, comma 2, I° paragrafo, del CCNL del 7.4.1999 del Comparto Sanità che consente, nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, di prevedere “i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3..”

Nella “nuova ipotesi di CCNL” Art. 86 Indennità per particolari condizioni di lavoro comma 10. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. … Un fondo di cui all’art.80 del “nuovo CCNL” confluisce il fondo del disagio per il pagamento degli straordinari e delle posizione organizzative…fondi attualmente oggetto di “splafonamenti”, in ogni azienda sanitaria per il surplus di ore di straordinario mediamente lavorate dagli operatori sanitari.

D’altro canto appare incauto citare anche i professionisti operanti nelle strutture Sert, perché in questo caso occorre fare riferimento all’art. 27, comma 1, del CCNL del 19.04.2004

Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16 lordi.

2. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.

Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

In conclusione la “confusione” sugli istituti contrattuali si alimenta ogni giorno di più e il “nuovo CCNL”, presta il fianco a interpretazioni in danno ai sanitari.

A pagarne le spese, i professionisti sanitari che continuano a lavorare senza avere acclarato il diritto ad ottenere una giusta retribuzione rispetto al ruolo e funzioni prestate. Conseguenza certa: i contenziosi e ricorsi dal Giudice del Lavoro aumenteranno.