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Contratto. L’ Aran non recepisce le 34 modifiche. Ecco la relazione inviata al MEF

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/04/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto Nazionale

Alle 34 modifiche proposte dalla triade l’ARAN non ha dato seguito, preferendo non entrare nel merito delle richieste di modifiche sostanziali, per scongiurare la riapertura del tavolo contrattuale.

Le uniche correzioni apportate sono solo quelle formali che, in settimana, insieme alla relazione di risposta alle osservazioni fatte dal MEF, verranno inviate alla Corte dei Conti, da qui poi i 15 giorni di tempo per esprimere parere positivo o meno.

 

Nella relazione che contiene i chiarimenti alle osservazioni richieste dal Mef, si legge:

 

  • in merito all’articolo 17, contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale, ed all’articolo 18 riguardante l’istituzione e la graduazionedegli incarichi di funzione, l’Aran spiega:

    Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior l’incarico di organizzazione è, spiega l’Aran, di una sola tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni Azienda ed Ente. All’interno di questa tipologia di incarico è stata prevista anche la funzione di coordinamento (legge 43/2006).

    Nel comma 4 dell’art. 16 si utilizza infatti l’espressione “funzione di coordinamento” e non “incarico di coordinamento” e si precisa che la funzione è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione.

    Sono previsti, spiega l'Aran, distinti requisiti per l’esercizio della sola funzione di coordinamento e per gli ulteriori incarichi di organizzazione. Le sole funzioni di coordinamento, in quanto previste nell’ambito della legge 43/2006, sono attribuibili solo alle professioni sanitarie destinatarie della stessa legge e non agli assistenti sociali che potranno invece coprire gli incarichi di organizzazione e professionali previsti dalla nuova disciplina contrattuale.

    L’Aran spiega che si è comunque voluta preservare l’indennità di coordinamento, anche se ormai ad esaurimento, precisando che questa è assorbita dall’indennità di incarico relativa al uno degli eventuali incarichi di funzione previsti dal nuovo contratto.

     

  • Articolo 81 (premialità e fasce): Sul numero di fondi, la scelta di ridurli a due è motivata dall’esigenza di attuare una semplificazione amministrativa nella loro gestione.

    In particolare, la revisione del sistema dei fondi distingue ora:

     

    - un fondo, con risorse destinate a supportare le politiche organizzative delle aziende (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);

     

    - un fondo, con risorse a destinate a supportare le politiche della premialità in senso ampio (Fondo premialità e fasce).

     

    Le scelte delle aziende in materia di premialità, incarichi e condizioni di lavoro dovranno avvenire nella disponibilità dei nuovi fondi e, in ogni caso, complessivamente, rispettando le previsioni dei decreti attuativi (articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017) della riforma Madia.

    Ulteriore scelta “semplificatrice” è stata quella di riunificare in un unico importo i valori delle risorse stabili consolidate nel 2017 che sono per entrambi i fondi importi di partenza delle risorse stabili.

    Per quanto riguarda il Fondo premialità e fasce sono state confermate, senza nuovi o maggiori oneri, le precedenti discipline relative alle risorse non consolidate regionali.

 

 

  • Articolo 25 (periodo di prova):rimasta identica la durata del periodo di prova anche se le parti hanno scelto di includere i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato per l’esonero dal periodo di prova e per i periodi lavorativi successivi alla ricostituzione del rapporto di lavoro si applica la disciplina in materia di Tfr dei dipendenti pubblici assunti dopo il 2000.

 

  • Articolo 28 (pronta disponibilità): l’Aran sottolinea che non ci sono modifiche sostanziali se non l’averla prevista solo per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura, a tutto il personale del ruolo tecnico che in via ordinaria ne è escluso e al personale del ruolo sanitario, categoria D, livello economico DS. “Resta fermo – sottolinea la relazione - che i relativi oneri devono trovare copertura nell’ambito del fondo di cui all’art.80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)”.

 

 

Una pre-intesa vergognosa, firmata a titolo puramente politico; un successivo ripensamento dei firmatari, che resosi conto del malcontento generale e dalla possibile perdita di tesserati, ci ripensano e recapitano all’Aran ben 34 modifiche sostanziali, e non di forma.

Ed in questa penultima puntata, l’Aran non riceve le modifiche e ne fa solo alcune formali.

Ed adesso che farà la Triade, firmerà lo stesso l’intesa finale?

Fino a che punto arriverà la loro incoerenza, dimostrata fin qui, con firme e ripensamenti?

 

da Quotidiano Sanità

 

La Relazione alla pre-intesa.pdf

L'errata corrige.pdf