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Contratti di somministrazione. Punto per punto cosa sono e come funzionano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/06/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Sempre più spesso le Aziende sanitarie ricorrono ai Contratti di Somministrazione per il reclutamento di personale; non è inusuale trovare nelle nostre corsie, infermieri assunti tramite cooperative.

Di seguito quindi un piccolo vademecum su come funziona, dimissioni stipendio, malattia, ferie disoccupazione NASpI, proroghe, rinnovo durata.

 

Cos’è un Contratto di somministrazione

Un contratto di somministrazione può essere a tempo determinato e quindi molto simile al vecchio lavoro interinale o a tempo indeterminato, chiamato staff leasing e utilizzabile solo in particolari settori.

Ci soffermeremo sul contratto a somministrazione a tempo determinato, che è quello utilizzato in sanità.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro, è una tipologia particolare di contratto di lavoro subordinato caratterizzata dal coinvolgimento di 3 soggetti.

 

  • l’agenzia per il lavoro, chiamata somministratore

  • l’azienda

  • il lavoratore, ossia, il somministrato.

 

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è la forma contrattuale più comune e la tipologia più frequente, in quanto è estremamente flessibile e viene quindi scelta dalle maggior parte delle aziende per coprire alcune esigenze particolari.

La somministrazione a tempo determinato, pone in essere un rapporto di lavoro tra l’agenzia ed il lavoratore, molto simile al contratto a termine e che una sua eventuale proroga nella durata, può essere concessa solo previo consenso del lavoratore, in forma scritta e se previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

In merito proprio alla durata del contratto di somministrazione a tempo determinato, in base a quanto previsto dall’ultima riforma del Mercato del Lavoro, il Jobs Act ha previsto che i periodi di missione devono essere conteggiati nel calcolo del periodo oltre il quale scatta l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell’azienda. Tale soglia massima è stata fissata a 36 mesi di contratti a tempo determinato, (cfr. L. 92/2012, art. 1, comma 9, lettera i).

 

L’obbligo di assunzione scatta però, in presenza di determinati requisiti:

 

  • se la missione è stata svolta da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dall'Agenzia di somministrazione;

  • se durante la missione il lavoratore ha svolto mansioni equivalenti a quelle per le quali ha lavorato con il contratto a termine.

 

Dimissioni:

Il lavoratore può recedere dal contratto in anticipo, utilizzando le nuove dimissioni online.

 

Stipendio e retribuzione

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.

 

Malattia e ferie

Come per tutti gli altri lavoratori dipendenti, anche al lavoratore somministrato è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità, di malattia e tbc secondo le modalità di legge previste per i dipendenti, per cui sono soggetti anche loro ai controlli e agli orari delle visite fiscali.

 

Disoccupazione NASpI

I lavoratori in contratto di somministratore, in caso di licenziamento involontario, beneficiano dell’indennità di disoccupazione naspi 2018 mentre per i periodi di indennità di disponibilità, al lavoro somministrato, spetta la contribuzione generale obbligatoria.

 

Proroghe e rinnovo

Può essere prorogato fino a 6 volte, contrariamente a quanto avviene per il contratto a termine che può essere prorogato soltanto 5 volte, la durata massima è di 36 mesi.

 

 

Gli Obblighi dell'agenzia di somministrazione verso il lavoratore:

 

  • informare sulle norme di sicurezza e di salute connesse all'attività produttiva in generale;

  • addestrare i lavoratori all'uso delle eventuali attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovranno svolgere;

  • possibilità di trasferire tutti quelli obblighi in capo all’utilizzatore, qualora specificatamente scritto nel contratto di lavoro.

 

 

Obbligo dell' azienda utilizzatrice:

 

  • Informare circa l’esistenza di eventuali attività lavorative per le quali è prevista una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici;

  • Osservare tutti gli obblighi di protezione nei confronti del lavoratore somministrati e di violazione degli obblighi di sicurezza individuati dal CCNL.

 

Da Guida Fisco