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Congedi e permessi retribuiti, ecco cosa prevede il nuovo CCNL

Daniela Sardodi
Daniela Sardo
Pubblicato il: 25/06/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Tra conferme e novità passiamo in rassegna ciò che prevede il nuovo CCNL del Comparto sanità in materia di congedi e permessi retribuiti. A regolarne la fruizione gli articoli che vanno dal 36 al 51 del IV Capo del Contratto.

 

Tra le novità rilevanti va sicuramente segnalato il congedo per le donne vittime di violenza .

La lavoratrice, inserita in un percorso di  protezione per la violenza, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco di tre anni a partire dal percorso di protezione. La dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, corredata di certificazione che attesta l’inserimento nel percorso di protezione, con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario.

Alla lavoratrice vittima di violenza spetta lo stesso trattamento economico della dipendente che usufruisce del congedo di maternità, durante il congedo per violenza si maturano ugualmente le ferie, la tredicesima e i contributi ai fini dell’anzianità di servizio.

Il congedo può essere fruito sia su base oraria che per l’intera giornata, su base oraria sarà articolato in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente all’inizio del congedo.

E’, inoltre, previsto il diritto al part-time e quello di trasferimento ad altra amministrazione pubblica, ubicata in un comune diverso da quello di residenza. L’Azienda, ricevuta la richiesta, deve ottemperare al trasferimento entro 15 giorni.

A questo tipo di congedo può essere aggiunta l’aspettativa per motivi personali di 30 giorni. Al rientro al lavoro la dipendente inserita nel percorso di protezione potrà richiedere di essere esonerata, per un periodo di anno, da turni disagiati.

Non si può che salutare questa nuova norma come un grande passo avanti nell’acquisizione dei diritti del lavoratore (appunto del lavoratore), ma è sicuramente discriminatorio riservarlo alle sole donne lavoratrici. Il fenomeno della violenza è , sicuramente, statisticamente rilevante per le donne, ma ciò non vuol dire che non possa investire anche gli uomini. L’estensione del diritto anche all’altro sesso avrebbe garantito l’uguaglianza di trattamento dei lavoratori.

Altre novità sono rappresentate dalla possibilità di fruire del permesso per lutto per il coniuge anche per i lavoratori uniti in patto di convivenza, i permessi per motivi personali per un totale di 18 ore all’anno ora possono essere goduti anche in ore , mentre il lasso di tempo per fruire del congedo matrimoniale passa da 30 giorni a 45.

Confermate tutte le altre modalità di permesso retribuito che elenchiamo di seguito:

  1. Partecipazione a concorsi, esami o aggiornamento professionale facoltativo

Per queste esigenze sono previsti 8 giorni all’anno. Si possono utilizzare i permessi per partecipare a prove d’esame per concorsi, a esami universitari o a corsi di formazione non aziendali.

  1. Lutto

Per lutto sono previsti 3 giorni consecutivi. Vengono riconosciuti per il coniuge, il convivente, i parenti di secondo grado e affini entro il primo grado vale a dire, per quanto riguarda i parenti di primo grado, figli e genitori, secondo grado fratelli, sorelle e nipoti di nonno e nonni. Relativamente agli affini di primo grado ( gli affini sono i vincoli di legame con i famigliari del coniuge) i permessi sono previsti in caso di lutto per suocero e genero/nuora.

Novità: il permesso per lutto può essere richiesto sia dal coniuge che da persona unita da patto di convivenza.

3. Motivi personali

Per motivi personali o familiari sono previsti 3 giorni all’anno( 18 ore retributite ). I tre giorni possono essere fruiti anche in ore, deve essere allegata la documentazione che giustifichi l’assenza dal lavoro (non è chiaro se possa essere sufficiente un’autocertificazione).

Le ore possono essere fruite anche cumulativamente vale a dire anche per la durata dell’intera giornata lavorativa (quindi 6 ore per il dipendente il cui monte ore giornaliero è di 6 ore, o 7 ore e 12 per il dipendente il cui monte ore giornaliero è di 7 ore e 12 min), ma non possono essere fruiti nella stessa giornata con altri permessi.

4. Matrimonio

Per matrimonio sono previsti 15 giorni consecutivi all’anno, sia per il matrimonio civile che religioso. Questo permesso è effettivo anche per le coppie di fatto.

Il permesso per matrimonio deve essere fruito entro 45 giorni dal giorno del matrimonio.

5. Donazione di sangue

Il dipendente deve comunicare l'assenza con un preavviso di tre giorni, salvo casi di comprovata urgenza; il permesso per donazione di sangue consta di una giornata intera, anche per più volte all’anno, che va giustificata con documentazione che ne attesti la veridicità.

6. Presenza in tribunale

Per il permesso per presenza in tribunale sono previsti 3 giorni all’anno e solamente per cause correlate al lavoro .

7. Seggi elettorali

Permesso per presenza ai seggi elettorali: giornate intere, anche più volte nel corso dell’anno.

8. Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

I lavoratoti possono godere per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, permessi retribuiti per un massimo di 18 ore ( da notare che sono ulteriori 18 ore). Questi permessi:

üsono incompatibili con l’utilizzo nella stessa giornata delle altre tipologie di permessi ;

ünon sono soggetti a decurtazione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;

üvengono conteggiati come sei ore di una intera giornata lavorativa

üin caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), si procede al riproporzionamento delle ore di permesso;

üla domanda deve essere presentata dal dipendente con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario;

ül’assenza deve essere giustificata mediante un certificato della presenza, anche con l'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

9. Permessi orari a recupero

Il dipendente, su richiesta, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell’unità operativa presso cui presta servizio. I permessi non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

10. Permessi previsti da particolari disposizioni di legge

ü L.104 ( per l’assistenza ad una persona con handicap che sia il coniuge, un parente o un affine entro il 2° grado). I permessi retribuiti per 104 sono in totale 3 giorni al mese. In alternativa, il dipendente può decidere di fruire dei permessi per la L. 104 frazionati in ore giornaliere.( da una a due ore per ogni giornata lavorativa).

ü Congedi parentali  Per i genitori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, viene introdotta la possibilità di fruire dei periodi di congedo parentale anche su base oraria.

 

 

Ph Credit: web

Fonte: Aran CCNL 2016-18 Comparto Sanità

 

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