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NurSind Salerno diffida l’Asl e l’Azienda Ruggi. "Infermieri costretti a fare il lavoro degli OSS".

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La Redazione
Pubblicato il: 30/10/2018 vai ai commenti

CampaniaComunicati StampaNurSind dal territorio

"Restituire dignità alla professione Infermieristica o avvieremo azione legale"

Biagio Tomasco, segretario territoriale NurSind di Salerno, invia una nota al Commissario Straordinario dell’Asl Salerno e al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in merito al demansionamento degli infermieri.

“Tale situazione è oramai insopportabile, anacronistica ed inaccettabile – afferma il Segretario – in quanto legali rappresentanti delle due aziende sanitarie salernitane avete il dovere di prenderne coscienza ed affrontare il problema in termini sostanziali ed efficaci, chiedendo alla Regione Campania l’assunzione di detto personale che risulta essere vacante in ogni struttura sanitaria delle vostre aziende“.

Tomasco ricorda che l’OSS viene inquadrato a seguito dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 2001 con il nuovo profilo di “figura di supporto” che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona come assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero. Mentre la figura professionale dell’infermiere è stata trasformata da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo.

“L’infermiere – scrive Biagio Tomasco – non deve sostituire o prendere in carico le mansioni previste per l’OSS, ovvero la presenza dell’OSS nella nuova organizzazione sanitaria è prevista ed imprescindibile nella formulazione dei fabbisogni di personale, e l’infermiere, nell’alveo del suo discrezionale, se ne avvale per l’espletamento delle sue funzioni, non mansioni“.

“Qualora – conclude il segretario NurSind di Salerno – non ci si attivi a restituire dignità professionale ai professionisti infermieri che insistono nelle Vostre aziende, altro non rimarrà di avviare un’azione giudiziaria che ne veda riconosciuto il danno alla professionalità, fatto salvo il periodo pregresso alla presente nota, immediatamente risarcibile ex art. 1226 (artt. 1218 e 2043 C.C.), in quanto le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto“.

A supporto di quanto su esposto si citano alcune sentenze positive sull’argomento, che non lasciano spazio a dubbio alcuno, e che verranno utilizzate in sede di giudizio dai nostri legali:

  • Sentenza della Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 1078, RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985: “Non compete all’infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”. Nella causa citata, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere queste mansioni attribuendole erroneamente all’infermiere, è stata licenziata e la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per inadempimento contrattuale così come avevano già fatto i giudici di prime cure;
  • Cassazione Sez. Lav. n.1307 07/02/1998: “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”;
  • Trib. Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 2908 del 05.11-29.12.99afferma: “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”;
  • Cassazione sez. Lav. n.7018 27/05/2000: “per individuare l’illecito mansionale non è indispensabile acclarare la presenza di atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”;
  • Cassazione sez. lavoro n.7453 12/12/2005“vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”;
  • Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile n. 6326 del 23.03.2005recita: “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”;
  • Sentenza n.24293/2008Corte di Cassazione “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art.2103 C.C., non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto”;