Iscriviti alla newsletter

PA. Uscire dal lavoro senza timbrare il cartellino configura il reato di truffa aggravata. La Sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/02/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Il dipendente che non timbra il cartellino in uscita, lasciando il posto di lavoro senza autorizzazione, compie il reato di truffa.

La decisione è quella della Cassazione con la sentenza n. n. 7005 del 13 febbraio 2019. 

I fatti

Un lavoratore era stato licenziato perché aveva bypassato i sistemi di rilevazione della presenza mediante omesso inserimento del badge all’uscita ed al rientro in corrispondenza dell’allontanamento temporaneo non giustificato dal posto di lavoro.


La Cassazione

La Cassazione non solo conferma il licenziamento del lavoratore per reato di truffa, ma aggiunge che questo si configuri anche qualora la violazione sia di modesta entità.

Nelle precedenti sentenze per il reato di truffa era necessario che l’assenza sia economicamente apprezzabile. A tal fine, anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica.

In questa sentenza nonostante il danno economico sia lieve, per la Cassazione il reato è di truffa aggravata in quanto con l’assenza ingiustificata si è sottratto ai suoi doveri di lavoratore, compromettendo l’efficienza del servizio per il quale opera.

Secondo gli ermellini, infatti, la condotta del lavoratore deve essere valutata:

  • non soltanto sotto un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione indebitamente percepita dal lavoratore, ma anche in termini di efficienza.


da SentenzeWeb