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Malattia. Come funziona per i dipendenti iscritti alla Gestione separata. Visite fiscali ed indennità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/02/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La Gestione Separata ha il compito di erogare agli iscritti prestazioni previdenziali e assistenziali.

Al suo interno, l’INPS è strutturata in apposite gestioni, ognuna delle quali si preoccupa di tutelare determinati soggetti o eventi. Tra queste, figura la Gestione separata che si rivolge tra gli altri a:

  • Collaboratori coordinati e continuativi
  • Liberi professionisti per i quali non è prevista un’apposita cassa previdenziale
  • Venditori a domicilio
  • Spedizionieri doganali non dipendenti
  • Assegni di ricerca
  • Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
  • Lavoratori autonomi occasionali (oltre una determinata soglia di reddito).

 

Indennità di malattia, a chi spetta

L’indennità di malattia spetta a coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i quali si versa un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile destinato a coprire l’esborso INPS per gli eventi di malattia, maternità e assegni familiari (l’onere contributivo è per 2/3 a carico del committente mentre il restante è trattenuto al collaboratore).

La prestazione spetta a fronte di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità al lavoro da parte del collaboratore. Per ottenerla è necessario rispettare una serie di requisiti sia di carattere burocratico – amministrativo (invio del certificato medico all’INPS, reperibilità in caso di visita fiscale) che retributivo (numero delle mensilità accreditate presso la Gestione separata e ammontare dei compensi corrisposti).

Le condizioni per ricevere l’indennità di malattia sono:

  • precedenti l’inizio del periodo di malattia (la somma minima perché sia accreditata una mensilità si ottiene applicando l’aliquota contributiva al minimale annuo pari per il 2019 ad euro 15.878,00);
  • Nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato il periodo di malattia il reddito assoggettato a contributi non dev’essere stato superiore al 70% del massimale contributivo annuo (pari per il 2019 ad euro 102.543,00);
  • Al verificarsi della malattia deve sussistere un rapporto di collaborazione;
  • L’evento morboso deve comportare un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

 

 


Come ottenere l’indennità di malattia

Il lavoratore una volta riscontrato l’evento morboso deve:

  • Rivolgersi al medico curante e farsi rilasciare il certificato di malattia da inviare
  1. Per via telematica all’Inps
  2. Al datore di lavoro.

A questo punto il collaboratore è tenuto a presentare apposita domanda di indennità di malattia all’INPS, da trasmettere in via telematica avvalendosi del servizio “Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione separata” presente sul portale dell’Istituto.

In alternativa, la domanda potrà essere inoltrata telefonicamente tramite Contact center o avvalendosi dei patronati.

Alla pratica dovrà essere allegato anche il contratto (o i contratti) di lavoro oltre ad una copia delle dichiarazioni fiscali (ad esempio la Certificazione Unica).

 

Visita fiscale

Al pari del lavoratore dipendente, anche l’iscritto alla Gestione separata deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce orarie previste dalla legge (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 sabati, domeniche e festivi compresi).

L’assenza ingiustificata comporta il mancato indennizzo delle giornate di malattia:

  • Per un massimo di 10 giorni di calendario dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza ingiustificata alla visita di controllo;
  • 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia, a fronte di seconda assenza ingiustificata alla visita di controllo;
  • 100% dell’indennità a partire dalla data della terza assenza.


Importo dell’indennità malattia
L’importo dell’indennità di malattia si ottiene dividendo il massimale contributivo annuo (per il 2019 pari ad euro 102.543,00) per 365 giorni:

102.543,00 / 365 = 280,94

All’importo così ottenuto devono essere applicate differenti percentuali a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia:

  • Se i contributi accreditati sono pari o inferiori alle 4 mensilità la percentuale è dell’4%;
  • Da 5 a 8 mensilità la percentuale sale al 6%;
  • Da 9 a 12 mensilità la percentuale è dell’8%.

Di conseguenza l’indennità giornaliera di malattia riconosciuta a un collaboratore con 10 mesi di contributi accreditati è pari a:

280,94 * 8% = 22,48 euro

 

 

Da Diritti e lavoro