Il Congedo parentale del papà dipendente pubblico. Ecco cosa prevede
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il Congedo Obbligatorio spetta solo ai Dipendenti Privati così come segue:
- due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017.
- quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Con il pacchetto famiglia:
Si passa quindi dai 4 obbligatori + 1 facoltativo (in alternativa alla madre) ai 5 giorni di congedo papà obbligatorio da fruire entro i 5 mesi dal parto.
Tali disposizioni non sono estese ai padri lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni in quanto, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota 8629/2013, l’applicazione è rimandata ad una norma di approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione che dovrà individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. La normativa sul congedo di paternità fa infatti riferimento alla Legge n.92 del 28 giugno 2012 e da allora si è in attesa delle disposizioni necessarie all'applicazione per i dipendenti pubblici.
Il dipendente pubblico può usufruire dei tre giorni per motivi personali e familiari, specificando come motivazione la nascita del figlio.
Congedo parentale facoltativo(dipendenti pubblici e privati)
Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. Questo periodo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nello specifico prevede:
- per la madre lavoratrice dipendente, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
- Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Retribuzione congedo parentale
- entro i primi 6 anni di età del bambino si possono fruire complessivamente (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30%.
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.