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Malattia. Sottoporre il dipendente a continui controlli del medico fiscale è mobbing. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/05/2019 vai ai commenti

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Il datore di lavoro che sottopone il dipendente a continui controlli fiscali attua una condotta mobbizzante.

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 11739/2019 nella quale la parte datoriale viene condannata a risarcire il dipendente per danno da mobbing.

I fatti

Il datore di lavoro ricorreva contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno che lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 27.918, in seguito al reiterarsi di condotte mobbizzanti nei confronti di una dipendente.

La dipendente affetta da patologia tumorale veniva sottoposta a troppe visite fiscali da parte del datore di lavoro, il quale chiedeva spiegazioni in occasione dell'assenza a uno solo di detti controlli e ha sottoponeva l'insegnate a continui controlli, anche durante le ore di lezione, da parte del personale scolastico.

 

La Cassazione

La Cassazione conferma quanto stabilito dal Tribunale di Salerno, sottolineando la responsabilità datoriale per condotte mobbizzanti e vessatorie consistenti nella irrogazione di tre provvedimenti disciplinari offensivi e degradanti. Dalle testimonianze è emersa la pretestuosità della contestazione relativa all'utilizzo improprioda parte dell'insegnantedei bagni degli alunni, dettato da problemi di salute della stessa. Ingiustificabili altresì le frequenti visite fiscali inviate per verificare le ragioni dell'assenza della dipendente, affetta da una patologia tumorale. Così come sono da ritenere degradanti i continui e improvvisi controlli da parte del personale scolastico, anche durante le ore di lezione e la richiesta di continue spiegazioni relative all'assenza a una visita fiscale.

Tali condotte oltre ad incidere sulla dignità della lavoratrice, provocavano danni alla salute della stessa.

 

Il mobbing va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica.

La Corte di Cassazione "non ha omesso l'esame dell'elemento soggettivo del mobbing ma lo ha anzi positivamente accertato, affermando che nei confronti della lavoratrice era stata attuata una condotta mobbizzante, alla luce della palese pretestuosità delle tre sanzioni disciplinari e della complessiva condotta della dirigente scolastica (…) chiaramente non espressiva di un contrasto momentaneo ed episodico, ma frutto di un risentimento maturato nel tempo ed anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi."

 

da Sentenze web