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Licenziamento. Illegittimo se le offese al datore di lavoro scritte in chat sono intervallate dalle Emoticon. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/05/2019 vai ai commenti

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Diffamare il datore di lavoro all’interno di una chat privata non è reato e dunque il licenziamento è illegittimo.

E’ quanto sancito dal Tribunale di Parma con la sentenza n.237/2019.

 

I fatti

Ad una dipendente veniva intimato il licenziamento per aver proferito, in alcune chat whatsapp private tra colleghi, pesanti offese personali al datore di lavoro, accompagnate da minacce di sabotaggio aziendale, utilizzando espressioni quali: “se tutte un giorno poi non ci presentiamo voglio vedere che fa poi”, “Lo denuncio pure”, “Sempre più schifata sono”, “È strunx”, “Un marito così mi sarei già impiccata” “Magari lo mandiamo tutti a fanculo e poi voglio vedere”, “Se è così spero che a lui e alla moglie gli venga un brutto quarto d’ora”, “Questo è mobbing”.

 

Le motivazioni del Tribunale di Parma

Il Tribunale di Parma ritiene illegittimo il licenziamento della dipendente e condanna l’azienda al reintegro nel posto di lavoro della dipendente ed al pagamento di una indennità risarcitoria.

Il Giudice stabilisce che il tipo di conversazione agli atti sia privata e come tale da tutelare ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione che sancisce il principio della segretezza della corrispondenza.

Le critiche rivolte al datore di lavoro devono ancora essere ricondotte al legittimo diritto di critica, sancito dall’articolo 21 della Costituzione.

Ed inoltre è necessario contestualizzare il tono della conversazione: le critiche rivolte al datore di lavoro erano intervallate dalle Emoticon e per questo assumevano un tono canzonatorio e non diffamatorio.