Iscriviti alla newsletter

Concorsi. Il voto della laurea non può essere requisito essenziale per accedere alle procedure concorsuali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/05/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Il possesso della laurea èdi per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato”.

E’ quanto stabilito dalla Sentenza del Tar n.7298 del 2019.

I fatti

Un bando di concorso per la copertura di alcuni posti di “ingegnere professionista” veniva impugnato in quanto contenente, tra i requisiti di ammissione, la previsione di una votazione minima del diploma di laurea.

I giudici accolgono il ricorso.

 

Motivazioni del Tar

I giudici richiamano el diploma di laurea. I giudici accolgono il ricorso, richiamando l’art. 2, D.P.R. n.487/1994 che fissa i requisiti generali per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni che, al comma 6 indica il diploma di laurea come unico requisito.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487

Secondo il TAR, il possesso della laurea è “di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in subiecta materia” e la previsione di un voto minimo, dunque, costituisce deroga a tale principio generale “in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore”.

Anche nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, vigente in materia (...)”. Tale motivazione, nel caso in esame, non è stata ravvisata dal collegio, secondo il quale risulta evidente che “l’ente abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo” e che una “deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, D.P.R. n.487/1994, (...) non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell’ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso”.