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Infermieri e Diritto allo studio. Permessi, congedi retribuiti e non retribuiti. Quello che c’è da sapere

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/07/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Il Diritto allo studio non può essere rifiutato a nessuno”.

Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.

Così il CCNL dedica Capo VI alla Formazione del personale, che ha le seguenti finalità:

- valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;

- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;

- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;

- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

 

Per poter studiare il Dipendente ha a disposizione due possibilità:

  • Permesso studio 150 ore
  • Congedi retribuiti
  • Congedi non retribuiti

 

Permesso studio 150 ore

Art 48

Comma 1Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.

 

Chi può beneficiare dei permessi per Diritto allo Studio?

  • Ilavoratori a tempo indeterminato
  • i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 del 1970.

 

Per cosa posso utilizzare le 150 ore di Diritto allo studio?

Il diritto allo studio del lavoratore dipendente deve comunque conciliarsi l’interesse del datore di lavoro, sia pubblico che privato.

La disciplina legislativa del diritto allo studio sopra descritta si articola essenzialmente su due livelli:

  • la concessione dei permessi straordinari retribuiti per sostenere le prove d’esame
  • la previsione di carichi di lavoro e di una organizzazione oraria della prestazione che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

Per questo le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari (colloqui con docenti, disbrigo pratiche di segreteria, etc.).

Per queste ipotesi il diritto allo studio non è sussidiato dai permessi ma dall’obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed è escluso, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali

(comma 10 art 48).

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati , il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami (comma 11 art 48).

 

E se il numero delle richieste di permessi Diritto allo studio supera il 3%, quale dipendente ha la precedenza?

Il comma 6 stabilisce che:

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.

comma 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.

comma 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioniche diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa .

 

Congedo retribuito per la formazione continua (Art55 CCNL)

I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per seguire percorsi di formazione, predisposti dalle strutture pubbliche o dall'azienda, con la finalità di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali. Per le attività legate ad attività formative il lavoratore ha diritto ad un monte ore di congedi.

L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria.

Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

3. Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D.Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

5. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.

7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti del “Diritto allo studio” e dei “Congedi per la formazione”.

La formazione facoltativa viene riconosciuta dall’azienda attraverso la fruizione delle 8 giornate retribuite all’anno per formazione/concorsi/esami.

Congedo non retribuito per la formazione

I lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere una sospensione non retribuita del rapporto di lavoro per congedi formativi finalizzati:

  • al completamento della scuola dell'obbligo;
  • al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
  • alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.

Il periodo di congedo non può eccedere gli 11 mesi, continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita lavorativa durante il quale il lavoratore conserva il diritto al posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR, anzianità di servizio, ecc.).