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Infermieri. Banca ore: come ed entro quando utilizzarla. Compensi e riposi compensativi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/08/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

La banca ore è il lavoro prestato al di là del normale orario di lavoro, che può essere recuperato con giornate o ore di riposo e può essere retribuito con la maggiorazione dello stipendio.

L’utilizzo della banca delle ore è regolato dall'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001, attraverso il suo istituto i lavoratori dipendenti possono usare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per ottenere il pagamento relativo e per chiedere, sulla base di una propria valutazione, recuperi che compensino le ore in più svolte.

Ogni lavoratore ha un conto individuale, nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione.

Rimane fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.

 

Ai dipendenti che non hanno aderito alla banca ore e che fruiscano del riposo compensativo  sono liquidabili  le maggiorazioni di cui al comma 8 dell’art.  31 del CCNL del 21.5.2018 del comparto sanità?

L'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001 rubricato "Banca delle ore" al comma 7 statuisce che nei confronti dei lavoratori che non abbia aderito alla banca delle ore resta fermo  quanto  previsto nella disposizione contrattuale sul lavoro  straordinario che attualmente è il comma 6 dell'art. 31 del CCNL del 21.5.2018 e, più precisamente  che "Su richiesta del dipendente, le prestazioni  di lavoro straordinario di cui al presente articolo,  debitamente  autorizzate,  possono dare  luogo  a  corrispondente riposo compensativo, da  fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla  banca  delle  ore.". Pertanto, per tali lavoratori non sono liquidabili le maggiorazioni  di cui al comma 8 dello stesso articolo 31.