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Infermieri. No al permesso per concorso per partecipare alla mobilità. Il parere Aran e la normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/09/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Per partecipare alle procedure di mobilità, i dipendenti pubblici devono utilizzare i permessi per motivi personali e non possono usufruire dei permessi per concorso.

A chiarirlo l’Aran nell’orientamento CFC29 relativo al Comparto Funzione Centrali, ma applicabile a tutti i comparti contrattuali del lavoro pubblico.

Art. 37 CCNL 2018 -Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.

2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) non riducono le ferie;

b) non sono fruibili per frazione di ora;

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie

di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 comma 10 (Orario di lavoro);

f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

3. Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.

4.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

Art. 36 Permessi giornalieri retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno.

 

I chiarimenti Aran

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la natura delle procedure che gli enti attivano a vantaggio del solo personale già in servizio nella pubblica amministrazione, al fine di selezionare quanti siano interessati ad un passaggio – temporaneo o definitivo – nei propri organici, non appare assimilabile a quella delle procedure selettive di tipo concorsuale né ad un esame.

Si ritiene, pertanto, che l’esigenza di assentarsi per svolgere un colloquio o una prova di idoneità in relazione ad una procedura finalizzata all’attivazione di un comando o di una mobilità non rientri tra quelle che il CCNL 21.05.2018.

La fattispecie può comunque essere ricondotta a quella del permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 37del richiamato CCNL.

 

L’Aran sottolinea dunque che, al concorso si accede come un soggetto esterno alla Pa, anche se già dipendenti di altre amministrazioni e tramite prove selettive, diversamente la mobilità dovrebbe prevedere un colloquio puramente conoscitivo e non selettivo, cosa che de facto non avviene, vista la natura selettiva degli attuali colloqui di mobilità, cosa che ha indotto i lavoratori a ritenersi legittimati a chiedere il permesso per concorso.

 

Da Aran ed Italia Oggi