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Estendere l’intramoenia ad infermieri ed ostetriche. Ecco il ddl presentato alla Camera

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/12/2019 vai ai commenti

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Estendere l’intramoenia anche agli infermieri, alle ostetriche ed alle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

E’ questo l’obiettivo contenuto nel disegno di legge a prima firma Vito De Filippo (IV), presentato lo scorso 3 dicembre alla Camera.

La normativa attuale

Ad oggi agli infermieri che hanno un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione, non è permesso dedicarsi alla libera professione intramuraria ed extramuraria, in quanto intrattengono con la parte datoriale un rapporto di Esclusività che non comporta però nessuna retribuzione aggiuntiva.

Diverso è per i dirigenti medici, il quale rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze dell’azienda Pubblica ma con attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato, prevede l’erogazione dell’indennità di esclusività, sino ad adesso estesa solo alla classe medica.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l'attività libero professionale all’interno dell’azienda. L’opzione per l’esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il d.lgs. n. 502/92, prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.

A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell’ambito dell’impiego pubblico, che viene definito come “elemento distinto della retribuzione”. Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

 

Il disegno di legge.” Disposizioni in materia di attività libero professionale da parte delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetriche”

 

Art 1. Disciplina l’esercizio della libera professione, sia nei confronti dei singoli cittadini che presso le strutture di appartenenza (in regime di intramoenia), nonché presso strutture pubbliche e private, previo accordo tra le parti datoriali.

Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla presente legge, operante con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati del Servizio Sanitario Nazionale, può esercitare attività libero - professionale, al di fuori dell'orario di servizio.

2. L’attività di cui al precedente comma può essere svolta dai professionisti:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) in forma intramuraria, presso gli enti di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

3. L’attività di cui al presente articolo è svolta dal personale di cui al comma 1 in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, in forma singola o associata, in condizioni di assenza di conflitto di interessi con l’attività istituzionale degli enti.

 

Art 2. Disciplina l’attuazione della normativa da parte delle Regioni.

Le Regioni e le Province Autonome, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, disciplinano l’organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui all’articolo precedente.

2. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi.

 

Art 3. clausola di invarianza finanziaria.

 

da Quotidiano Sanità