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Il Demansionamento? Legittimo per esigenze aziendali. La Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/10/2020

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Al dipendente possono essere assegnati, per motivate esigenze aziendali, anche compiti inferiori al proprio livello qualora questi risultino comunque marginali rispetto alle sue mansioni.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n.22668 del 19 ottobre 2020.

La vicenda

La Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, che respingeva il ricorso di un dipendente, contro il datore di lavoro, che piuttosto che adibirlo alle sole mansioni di competenza, gli assegnava mansioni inferiori ed a suo dire dequalificanti, chiedendo che gli fosse corrisposta la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza, comprese le somme arretrate.

Chiedeva inoltre che fosse accertato il carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della parte datoriale, visto che al rifiuto di eseguire mansioni di grado inferiore, gli venivano irrogate sanzioni disciplinari.

Chiedeva quindi che fosse riconosciuta la condotta mobbizzante.

Sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, tuttavia, questa tesi era stata smentita: i giudici di merito avevano ritenuto che, nella specie, fosse legittimo l’impiego dell’interessato in mansioni inferiori alla propria qualifica di appartenenza. Da qui il ricorso alla Cassazione.

Motivazione della decisione della Cassazione

La Cassazione rigetta il ricorso, affermando che “il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quello propri del suo livello”. Sottolinea la flessibilità data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue, di per sé, legittima, non trovando ostacolo nella disciplina contrattuale.