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Fascia economica ai più meritevoli. Non basta l’anzianità di servizio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/01/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Le progressioni economiche o orizzontali hanno lo scopo di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica, mediante incrementi di posizione retributiva, senza alcun mutamento delle mansioni.

A stabilirlo l’ordinanza della Cassazione n. 27932 del 7/12/2020.

La Cassazione conferma quindi quanto sta stabilito dalla Corte dei Conti e dall’Aran, ovvero che la progressione economica non può essere assegnata solo per l’anzianità e non può riguardare tutti i dipendenti.

La sentenza, conferma quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, che considerano come presupposto alle progressioni economiche non l’anzianità, ma una maggiore esperienza professionale, maggiore competenza nello svolgere le proprie mansioni.

Afferma la Cassazione  “attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale, si riconoscono differenziale retributivi, a parità di mansioni, fondati sull’effettivo valore della prestazione, in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio e da attribuire solo ad una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori”.

La Progressione Economica Orizzontale: come funziona

Le PEO, progressioni economiche orizzontali ha come unico criterio nazionale quello di essere un dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi nell’azienda di appartenenza, e che l’ulteriore passaggio alla fascia successiva è possibile solo se sono passati 24 mesi da quello precedente.

Per i criteri valutativi vige ancora la Legge Brunetta:

L’articolo 23 del decreto Brunetta stabilisce, al comma 2, che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Tale norma, ai sensi dell’articolo 74 dello stesso decreto, è direttamente attuativa dell’articolo 97 della Costituzione e costituisce principio generale dell'ordinamento al quale si adeguano le Regioni e gli enti locali.

Le amministrazioni, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 23, devono procedere sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, nel definire i parametri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria relativa alle progressioni orizzontali facendo riferimento, da un lato, allo sviluppo delle competenze professionali e, dall’altro lato, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Tale ultimo inciso implica che le valutazioni individuali devono avere una specifica rilevanza nell’ambito dei parametri da utilizzare ai fini delle progressioni orizzontali e tale rilevanza non può, in alcun modo, essere elusa utilizzando sistemi di valutazione paralleli diversi da quelli che danno accesso alla produttività individuale e collettiva.

Sulla performance dei lavoratori, sui criteri di accesso e sui fondi da destinare alla PEO, ogni azienda decide di concerto con le organizzazioni sindacali in Contrattazione decentrata.

 

da ItaliaOggi