Nuovo Contratto. Tempo divisa: sempre meno minuti agli infermieri. NurSind chiede chiarezza
La bozza del nuovo CCNL comparto sanità, che ricalca il vecchio contratto, al comma 11 e 12 dell’articolo relativo all’orario di lavoro, recita:
Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari e sociosanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Ancora una volta, il nuovo contratto, mantiene la caratteristica della non chiarezza delle norme, che lascia adito ad interpretazioni, spesso motivo di peggioramento delle condizioni di lavoro degli infermieri.
NurSind, chiede che la dizione “fino a”, sia cancellata, riconoscendo un tempo massimo di 10 e 15 minuti, risultanti dalle timbrature, salvo quanto previsto dall’articolo 8, ovvero che in contrattazione aziendale, si possano elevare di ulteriori 4 minuti.
Per NurSind è fondamentale, che in questo nuovo CCNL, si superino le storture del precedente, che in questo caso hanno permesso a diverse aziende, di utilizzare la dizione “fino a”, per concedere agli infermieri, meno di 10 e 15 minuti per il tempo divisa.
Tempo divisa, una battaglia vinta grazie a NurSind
Era il lontano marzo 2016, quando la segreteria territoriale di Nursind Pescara vinceva in Corte d’Appello di l’Aquila il ricorso contro la Asl, permettendo a settanta infermieri, patrocinati dal sindacato, di vedersi riconosciuto, per la prima volta in Italia, il tempo divisa, ottenendo un maxi risarcimento di cento mila euro.
La sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila n. 290 del 17.03.2016 (così come spiegato dall’avvocato Carmine Ciofani, che aveva condotto la causa), confermava in sostanza i seguenti punti:
- a) gli infermieri hanno l'obbligo di indossare la divisa di lavoro “non dubitandosi del potere del datore di lavoro di rifiutare la prestazione lavorativa di infermiere privo di divisa”.
- b) L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione (cfr. Cassazione n. 1352/2016), sicché, possono determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro sia ragioni di igiene imposte dalla prestazione da svolgere sia la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, di tal che non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.
- c) Il tempo necessario agli adempimenti preparatori per indossare e dismettere la divisa deve essere retribuito entrando esso a far parte dell'orario di lavoro (in aggiunta a quello previsto per l'effettivo turno presso le Unità Operative).
- d) Tempo aggiuntivo perché “la circostanza che, al fine di poter essere presso i propri reparti in tempo utile, i lavoratori timbrano diversi minuti prima dell'orario effettivo di lavoro e diversi minuti dopo la fine di esso e che questo tempo non viene retribuito perché non inserito strutturalmente nell'orario di lavoro, deve ritenersi provata sulla base della copia delle rilevazioni delle timbrature dei tre mesi precedenti il deposito del ricorso di primo grado prodotti dagli appellati in esito dell'accoglimento della istanza formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 210 cpc.
- e) Peraltro, ad abundantiam, la stessa Azienda afferma che l'inizio della prestazione lavorativa coincide con la timbratura di accesso alle strutture aziendali e se detta timbratura avvenisse dopo aver indossato la divisa ovvero dopo averla dismessa, ciò comporterebbe un ritardo nell'inizio della prestazione di lavoro ovvero una anticipazione della sua cessazione. (Corte Appello L'Aquila sentenza del 3 luglio 2014).
Dopo Pescara, le cause vinte da NurSind, sono state innumerevoli, così come i cospicui indennizzi, fino all’ultima in ordine di tempo, relativa alla segreteria territoriale NurSind Ascoli Piceno Fermo, che dopo 6 anni di lunghe lotte nelle aule di tribunale, ha permesso che arrivasse nelle tasche dei lavoratori un maxirisarcimento di oltre un milione di euro, per il mancato riconoscimento tempo tuta.