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Graduatorie concorsi. Quanto durano? Le novità e la proroga alle stabilizzazioni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/03/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, le amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

  • le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabilifino al 30 marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità; 
  • le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020
  • le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla approvazione.

La stessa norma, al comma 149, modifica l’efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n.165/2001, stabilendone la validità in due anni dalla loro approvazione.

Infine il comma 148 ha abrogato i commi da 361 a 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, le graduatorie concorsuali delle PA presenti nel Sistema di Monitoraggio, la cui data di approvazione è antecedente al 1’ gennaio 2018, risultano nello stato “non vigenti”.

Dal 1°marzo 2022 è entrata in vigore la legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che in tema di concorsi pubblici stabilisce che:

Fino al 31 dicembre 2022 (in precedenza 31 marzo 2022) le pubbliche amministrazioni:

  1. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere
  • l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione;
  • l’utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

2) nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività

  • prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente
  • possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

(art. 1 comma 28 quater)

  1. B) Riconoscimento titoli esteri

Ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendentecon esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca.

A tal fine i candidati

  • presentano domanda di riconoscimento del/i titolo/i
  • sono ammessi a partecipare con riserva.

Il riconoscimento è effettuato solamente nei confronti di coloro che risultano vincitori del concorso. Questi ultimi hanno l’onere, a pena di decadenza, di comunicare l’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione.

Ai fini

  • dell’attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva di pubblici concorsi
  • della progressione in carriera, su richiesta dell’amministrazione interessata
  • previdenziali 
  • dell’iscrizione ai Centri per l’impiego
  • dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
  • della partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
  • per le selezioni pubbliche di personale non dipendente

il riconoscimento del titolo di studio estero è effettuato dal Ministero dell’università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.

Il riconoscimento accademico e il conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.
Conseguentemente viene abrogata la norma (comma 10-bis dell’art. 3 del d.l. 80/2021) che prevedeva l’emanazione di un apposito decreto finalizzato a semplificare l’iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, attraverso la compilazione di un apposito elenco di atenei internazionali. (art. 1 comma 28 quinquies e septies)

Stabilizzazioni

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine in possesso dei seguenti requisiti

  • sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali
  • abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che proceda all’assunzione12, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Sono esclusi da tale disciplina il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. (art. 1 comma 3-bis)