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Lavoro usurante: la legge Amato includeva gli infermieri. Le opportunità oggi

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/03/2022

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Il Dlgs. n.374 del 1993, recependo quanto proposto dalla legge di riforma previdenziale, la cosiddetta “Amato”, riconosceva come lavoro usurante il lavoro di infermieri e medici che prestavano servizio nel settore sanitario, in particolare le attività di pronto soccorso, di chirurgia d’urgenza e di rianimazione, prevedendo per questi l’accesso alla pensione anticipata.

Nel tempo si sono avute tutta una serie di altre disposizioni ed interventi legislativi, in particolare in varie leggi finanziarie, che hanno modificato ed annullato questa prospettiva, ed oggi al settore sanità, non è riconosciuto il lavoro usurante.
La modifica più rilevante che ha escluso infermieri e medici dal pensionamento anticipato da lavoro usurante, è relativa al modo di quantificare il lavoro notturno.

È stato ritenuto, infatti, usurante:

  • il lavoro notturno prestato dai i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009
  • il lavoro notturno prestato dai i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  • dai i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo, per almeno sei ore, comprensive nell’arco di tempo fra la mezzanotte e le cinque del mattino, ovvero l’attività di quanti, tutte le notti lavorative, sono impegnati per almeno tre ore fra la mezzanotte e le cinque.

Infermieri lavoro gravoso, chi può chiedere la pensione anticipata

La vigente normativa pensionistica, stabilisce il pensionamento anticipato, secondo precise regole, per chi rientra tra le categorie di lavoro “gravoso. Sono lavori gravosi quelle attività che richiedono un “impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo”, ovvero:

  • lavoratori dipendenti con almeno 30 di anzianità contributiva e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni gravose;
  • lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Ad eccezion fatta degli infermieri e delle ostetriche che devono aver svolto negli ultimi 6 anni lavoro notturno, ed aver maturato 36 anni di contributi. 

Il Decreto Min. Lavoro del 5 febbraio 2018., fissa infatti a 15 le categorie di lavoratori soggette al pensionamento anticipato per prestazioni gravose:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
  • conciatori di pelli e pellicce,
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
  • conduttori di mezzi pesanti e camion,
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
  • infermieri ed ostetriche
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido,
  • facchini e addetti allo spostamento merci,
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
  • operai agricoli,
  • marittimi,
  • pescatori,
  • operai siderurgici di seconda fusione.