Nuovo contratto. Tutte le nuove indennità , dall’infermieristica alla subintensiva per il 118
Il CCNL comparto sanità 2019-2021, la cui pre-intesa è stata firmata la settimana scorsa, ha ridisegnato il sistema indennitario, contribuendo così ad un aumento medio dello stipendio che va dai 174 ai 200 euro lordi.
In un precedente articolo(Clicca qui per saperne di più), abbiamo già affrontato il tema delle indennità di turno, notturno e festivo. Vediamo quindi il restante sistema indennitario e le novità.
La prima grande novità, nata grazie alla volontà di NurSind, mobilitatosi a Roma, nell’ottobre 2020, è l’indennità di specificità infermieristica, normata dall’articolo 104: Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, per il seguente valore:
Art 105 - Indennità tutela del malato e promozione della salute
Al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, per il seguente valore:
Art. 107- Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi
Le indennità che rientrano in questo articolo, sono destinate al personale sanitario che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati, tra cui gli operatori del 118, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
La nuova indennità per chi opera nei Pronto Soccorso
Sempre l’articolo 107, norma, la nuova indennità di pronto soccorso. Agli operatori sanitari afferenti al pronto soccorso, oltre all’indennità prevista per l’operatività in particolari UO/servizi, compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell’art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). L’importo mensile lordo minimo è di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
Art. 108- Indennità professionale specifica
A decorrere dall’1° gennaio 2023, l’indennità professionale specifica compete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda annua per 12 mensilità ivi riportata.
Art. 109- Indennità di rischio radiologico
Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità.
Art. 111- Indennità di polizia giudiziaria
È confermata l’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 112- Indennità di bilinguismo
Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.