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Certificati di malattia rilasciati da strutture ospedaliere o pronto soccorso, quando sono validi?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/03/2023 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il certificato di malattia è il documento che redige il medico per giustificare la malattia del lavoratore. Assentarsi per malattia comporta, per lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica, alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale.

Il lavoratore che si ammala deve immediatamente comunicare l’assenza al datore di lavoro con i mezzi che le parti hanno deciso di adottare in base al contratto collettivo di riferimento.

La normativa prevede che dopo aver avvisato il datore di lavoro, il dipendente assente per malattia, si faccia rilasciare il certificato medico, andando di persona dal proprio medico di base o chiedendo la visita domiciliare di quest’ultimo nel caso in cui non sia possibile per il lavoratore muoversi e raggiungere lo studio del dottore. La malattia infatti decorre dalla data del certificato e non dal momento in cui si è avvisato il datore di lavoro.

 

Ma se il medico di famiglia non è reperibile e vado in pronto soccorso? E se sono ricoverato, chi deve redigere il certificato di malattia?

L’INPS aveva affrontato il problema dei certificati di malattia “anomali” rilasciati da strutture ospedaliere o pronto soccorso in particolare con la Circolare 136/2003 e con il successivo messaggio 968/03. Premettendo che allo stato attuale le strutture ospedaliere (e di conseguenza i pronto soccorso) non sono abilitati all’invio telematico della certificazione, l’INPS attribuisce validità, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.

Si ritiene però opportuno precisare che limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell'interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l'indicazione della diagnosi.

Eventuali semplici "attestazioni" di ricovero, in genere carenti della diagnosi, non sono pertanto da ritenere valide ai fini certificativi.

In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla semplice prognosi clinica salvo complicazioni.

Al proposito precisiamo che la legge (art.2, comma 1, legge n. 33/1980) prevede che sussista uno stato d'incapacità lavorativa perché sia erogabile l'indennità di malattia e sia consentita la sospensione a tale titolo della prestazione lavorativa.

Non è pertanto sufficiente che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per conseguire la guarigione clinica (si pensi, per esempio, ad una leggera escoriazione; ad una crisi ipertensiva transitoria; ad una colica addominale non complicata; ecc.), ma il suo stato di salute deve essere tale da comprometterne la sua capacità di lavoro: quindi, la prognosi da ritenere utile è quella clinica "medico- legale" orientata a valorizzare questi precipui aspetti previdenziali.

In pratica l’INPS precisa che quando su un modulo di pronto soccorso, di solito prestampato oppure predisposto secondo un determinato software, non compare la dicitura esplicita di "incapacità lavorativa" non significa che lo stesso certificato vada respinto come "anomalo", ma dovrà essere valutato del Centro Medico-legale, essendo competenza del Dirigente medico stabilire se, sul piano medico-legale, la "prognosi clinica" espressa è congrua con la patologia accertata in diagnosi e assumere le successive azioni di diretta accettazione del certificato o richiederne un’eventuale integrazione o controllo.

L'ammissibilità o meno dei certificati rilasciati dalle strutture ospedaliere o di pronto soccorso, - supponendo che vengano regolarmente spediti all’INPS con le relative integrazioni da parte dei lavoratori interessati - dipende pertanto dalla singola valutazione dell’INPS.

Nel caso l’INPS non intenda accettare l’erogazione della prestazione di malattia al lavoratore (inviando idonea comunicazione all’azienda) la stessa potrà essere recuperata da un cedolino paga futuro (così come anche la malattia a carico azienda). Pertanto, pur non potendo a priori negare l’effettiva validità dei certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia, consigliamo le aziende ad invitare i lavoratori interessati ad una prognosi superiore al singolo giorno di prestazione di pronto soccorso, di recarsi comunque dal medico curante per il rilascio del relativo certificato telematico.