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Lo stop al vincolo di esclusività è legge ma persistono dubbi e controversie. Quali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/05/2023 vai ai commenti

AttualitàGovernoPunto di Vista

La Legge 26 maggio 2023, n. 56, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023. Si ricorda che il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato a seguito delle modificazioni introdotte in I lettura dalla Camera. 

Tra le misure previste, all’articolo  13 - norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e la stabilizzazione del personale tecnico e professionale del Ssn, vi è l’allentamento del vincolo di esclusività per le professioni sanitari.

Nello specifico, il primo comma dell'articolo 13 modifica le disposizioni transitorie che permettono al personale infermieristico, ostetrico e tecnico-sanitario impiegato nel settore pubblico della sanità di svolgere altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio. La modifica introdotta dal primo comma estende il periodo di applicazione di tali disposizioni dalla data originaria del 31 dicembre 2023 al nuovo termine del 31 dicembre 2025. Inoltre, viene eliminato il limite di otto ore settimanali per le suddette prestazioni, che era precedentemente previsto.

Viene introdotta una nuova disposizione, formulata in modo riveduto nel comitato competente, che prevede il monitoraggio da parte del Ministero della Salute sull'attuazione delle regole transitorie sopra menzionate. Questo monitoraggio avrà lo scopo di valutare l'effettiva attuazione di tali disposizioni e le eventuali modifiche necessarie.

In molti hanno accolto la misura come un primo passo verso lo stop al vincolo di esclusività. C’è da sottolineare che il passo è davvero timido e la norma è alquanto controversa. Intanto, se prima si parlava di totale abrogazione del vincolo di esclusività, nella versione finale della norma, compare il vincolo temporale del 31 dicembre 2025. In molti l’hanno applaudita come parziale riconoscimento della libera professione del personale sanitario del comparto, ma la parola "libera professione" non compare mai.  

E’ vero che scompare la locuzione “previa autorizzazione da parte delle aziende”, ma rimangono tutta una serie di punti, per l’appunto controversi, quali:

- la norma non è strutturale ma, con la reintroduzione di un termine finale, continua ad essere provvisoria e legata a fattori congiunturali;
- la platea dei destinatari è limitata e carente perchè esclude i dirigenti delle professioni;
la mancata espressa e inequivocabile previsione dello svolgimento di attività libero-professionale è una questione che va definita;
- il richiamo acritico all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il quale ricomprende le fattispecie sia dell’incompatibilità che del cumulo di impieghi;
la parola "incarichi" contenuta nel comma 2 – non modificato, come detto, dall’art. 13 del DL 34/2023 – è completamente avulsa dal contesto della norma e rende del tutto fuorviante la ricostruzione di cosa possono o non possono fare gli infermieri e gli altri professionisti; 
- in stretta correlazione con il punto precedente, desta perplessità la prevista verifica sul "rispetto della normativa sull'orario di lavoro", perché se stiamo parlando di libera professione il datore di lavoro non è tenuto e non può effettuare alcun controllo;
- il regime giuridico, fiscale e previdenziale dell’attività consentita è totalmente indefinito. Rspetto ai tre aspetti di cui sopra, dovrebbe essere chiarito se: le prestazioni professionali autorizzate rientrino nella fattispecie di cui all’art. 2229 e segg. del cc; se siano esercitabili previa apertura di Partita Iva, in quanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo svolgimento di una professione non sia compatibile con il regime delle prestazioni occasionali; se i contributi previdenziali sono versati alle rispettiva Cassa pensioni (Enpapi e altri). - Stefano Simonetti, de il Sole24ore,