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Dal reato alla pena. Focus sulla responsabilità penale degli infermieri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/06/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Nel panorama della responsabilità professionale, sono tre gli ambiti tradizionalmente considerati: quello penale, quello civile e quello disciplinare. Quest'ultimo, tuttavia, assume una connotazione particolare quando si parla degli infermieri che operano come liberi professionisti e non come dipendenti. In questi casi, infatti, la responsabilità disciplinare diventa una responsabilità ordiniscico-disciplinare, in quanto è l'Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) ad avere la titolarità dell'azione e del procedimento disciplinare.

L'Ordine delle professioni infermieristiche svolge un ruolo cruciale nella tutela dell'etica e della corretta pratica professionale nel campo infermieristico. Oltre a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli infermieri, l'OPI ha il compito di garantire che gli standard deontologici siano rispettati e che vengano prese le dovute misure disciplinari in caso di violazioni.

 

LA RESPONSABILITÀ PENALE

Il diritto penale è una ramo del diritto pubblico che stabilisce in maniera precisa quali comportamenti sono punibili dalla società con la comminazione di una pena. Pertanto, si configura come un diritto che ha natura afflittiva e sanzionatoria.

L'ordinamento giuridico considera la minaccia di una pena in relazione alla sua capacità di influenzare la maggioranza dei membri della società, cittadini e non, e adempie a tre principali funzioni:

  • Funzione retributiva: questa funzione si basa su un fondamento utilitaristico tipico, in quanto viene esercitata mediante l'applicazione di una pena in relazione al reato commesso. Essa è strettamente legata al principio di proporzionalità della pena, secondo il quale la risposta punitiva dello Stato deve essere commisurata al fatto commesso. In altre parole, la sanzione applicata deve essere proporzionata alla gravità dell'illecito commesso.
  • Funzione preventiva: questa funzione si basa sulla minaccia di una pena come deterrente per la commissione di reati da parte degli individui. Agisce come una sorta di freno psicologico contro l'impulso criminoso, influenzando le persone a non commettere reati per evitare le conseguenze negative che deriverebbero dalla punizione penale. La funzione preventiva mira a prevenire la commissione di reati attraverso la dissuasione.
  • Funzione special-preventiva: questa funzione mira a evitare che un individuo, a cui è stata inflitta una pena, commetta ulteriori reati in futuro. L'obiettivo è che la sanzione penale svolga un ruolo educativo e correttivo nei confronti del soggetto condannato, favorendo la sua reintegrazione nella società e prevenendo la recidiva. La funzione special-preventiva punta a indirizzare il condannato verso una condotta futura conforme alla legge

IL REATO

Il reato è quel comportamento umano che si attua mediante azione od omissione e per il quale l'ordinamento giuridico stabilisce come sanzione l'applicazione di una pena.

Vi sono, tra i tanti, tre importanti principi nel diritto penale che vale la pena ricordare il principio della riserva di legge, il principio di tassatività e il principio della irretroattività.

Da questo consegue che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge (art 1 c.p.), solo una legge dello Stato può prevedere sanzioni penal. Con il principio della riserva di legge lo Stato ha attribuito al legislatore il monopolio normativo penale circoscrivendo quindi le fonti penali alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi).

Di  non facile inquadramento sono le cosiddette norme penali in bianco, come per esempio la fattispecie contenuta all'interno dell'art. 348 c.p. in tema di esercizio abusivo di professione, che sono quelle norme che hanno un precetto a carattere generico ma con sanzione determinata. Il precetto cioè viene integrato da atti normativi di carattere inferiore (regolamenti, decreti ecc).

Il principale testo legislativo di diritto penale è il codice penale, che costituisce il corpus normativo preminente del cosiddetto "diritto comune". Sono inoltre sempre più numerose le leggi extracodicistiche che contengono norme penali. ln sanità, norme penali sono contenute, a titolo di esempio, nella legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, nelle leggi ambientali, nelle leggi sui rifiuti ospedalieri ecc.,

  • la legge deve distinguere in modo preciso, determinato e tassativo "ciò che è penalmente lecito da ciò che è penalmente illecito";
  • nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituisce reato (art. 2 c.p.} In sostanza il principio di irretroattività si pone come principio garantista, in quanto garantisce al cittadino di non essere punito per un fatto che all'epoca della commissione non era reato o era punito in modo meno gr

Nell'illecito penale si distinguono il soggetto attivo o reo, e il soggetto passivo. Nel reato sono presenti un elemento oggettivo e uno soggettivo.

 

Nell'elemento oggettivo del reato si distinguono la condotta, l’evento ed il nesso di casualità

  • la condotta del soggetto attivo del reato può consistere in un'azione o in un'omissione. In relazione alla condotta si parla di reati commissivi e di reati omissivi;
  • l'evento è il risultato di un'azione o di un'omissione, cioè la conseguenza della condotta del soggetto (per esempio, in conseguenza di una data condotta offensiva segue la morte della persona) L'evento può non essere presente in un reato tanto che si parla di reati di pura condotta (o formali), che sono quelli che si perfezionano con la semplice condotta di un soggetto, e di reati di evento, quelli per i quali la legge richiede che da una data condotta segua anche un evento;
  • il nesso di causalità è il rapporto necessario che deve intercorrere tra la condotta e l'evento. È positivamente sancito dall'art. 40 e p, per cui nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione"

 

L'elemento soggettivo del reato

Il principio di soggettività, è quel principio  secondo il quale per compiere un reato non è sufficiente che il soggetto commetta un fatto materiale, ma occorre che questo fatto gli appartenga psicologicamente.

A seconda della volontà del soggetto si distinguerere:

  • dolo; la colpa,
  • la preterintenzione.

li dolo si caratterizza per la volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso in conseguenza di quella condotta.li codice penale, all'art 43, specifica che un de/irto è doloso, o secondo l'incenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione od omissione

il dolo può presentare un'intensità  diversa in relazione alla volontà di chi lo pone in essere.

Con riferimento a determinati reati sulla persona si ritiene tradizionalmente che quando la decisione di commettere un fatto-reato viene presa a brevissima distanza dalla sua concreta attuazione esprima una minore intensità criminosa: si parla in questo caso di dolo d'impero. Se al contrario intercorre un certo lasso di tempo tra il momento della decisione e quello dell'esecuzione si realizza il cosiddetto dolo di proposito che si sostanzia nella premeditazione.

La colpa si caratterizza invece, a differenza del dolo, per la non volontà di compiere un determinato fatto-reato, che si verifica ugualmente a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosse1vanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), art. 43 c.p.

Nel dolo occorre la volontà di compiere il fatto, nella colpa occorre invece la non volontà. Nella responsabilità professionale la colpa è di gran lunga più importante e frequente del dolo.

Per negligenza si intende un atteggiamento di trascuratezza, di mancanza di attenzioneme di accortezze, una mancanza di diligenza, un'omissione volontaria di detem1inate precauzioni che il soggetto che compie il fatto conosce e volontariamente non adotta. Nella professione infermieristica un esempio può essere quello di un infermiere che esegue un'iniezione intramuscolare senza prima procedere alla disinfezione della cuce e che causa, con il suo comportamento, un ascesso al paziente

L'imperizia è invece caratterizzata da un'insufficiente preparazione e capacità che un soggetto in realtà dovrebbe avere. È una sorta di incapacità professionale.

L'imprudenza è caratterizzata da un comportamento avventato di un soggetto che, nonostante il pericolo o un'alta probabilità che il suo atteggiamento produca un evento dannoso, agisca lo stesso In campo sanitario l'imprudenza può assumere aspetti simili a quelli dell'imperizia, in quanto l'imprudenza stessa può derivare da imperizia (ossia da mancanza di conoscenze e preparazione professionale}

La colpa specifica è rappresentata dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e consiste nella non osse1vanza di tutte quelle regole codificate che mirano a evitare la realizzazione di un evento dannoso.

La preterintenzione è una figura particolare in quanto è prevista solo per due reati, l'omicidio e l'aborto, e consiste in un singolare caso di responsabilità di dolo misto a colpa (o a responsabilità oggettiva secondo le diverse impostazioni della dottrina giuridica}

Per quanto concerne l'aborto si ricorre al giudizio preterintenzionale quando, con azioni dirette a provocare lesioni, si cagiona come effetto non voluto l'interruzione della gravidanza (art 18, comma ll, legge 22 maggio 1978, n. 194}

L'omicidio precerincenzionale si verifica quando il soggetto che compie il reato vuole compiere un reato minore (lesioni o percosse) e da questo suo comportamento de1iva, come conseguenza non voluta, la morte della persona.

 

Scriminanti o esimenti

Scriminanti (o esimenti) sono cause oggettiive di esclusione del reato. ln date circostanze il soggetto commette un fatto-reato, ma l'ordinamento giuridico considera tale fatto "non punibile". Qui interessa approfondire solo lo stato di necessità. Per l'art. 54 c.p. non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Lo stato di necessità quindi implica una situazione di pericolo e una condotta lesiva da parte del soggetto che versa in pericolo.

 

La pena

La pena è la sanzione che l'ordinamento giuridico commina all'autore del reato o reo La pena viene irrogata mediante un processo. Soltanto lo Stato può irrogare pene. Sono tre le caratteristiche della pena:

  1. la pena deve essere personale, cioè deve essere applicata all'autore del reato;
  2. la pena deve essere proporzionata al fatto commesso e si può ben dire che "nella proporzionalità sta la forza morale, la giustizia della pena";21
  3. la pena deve essere legale, cioè deve essere espressamente prevista dalla legge

 

Classificazione delle pene

Le pene si distinguono in principali e accessorie.

Pene principali secondo il nostro ordinamento sono

  1. la pena di morte il nostro ordinamento non la ammette come pena ordinaria nelle leggi di pace; con la legge 13 ottobre 1996 è stata abrogata anche dal c.p. militare di guerra e sostituita con l'ergastolo,
  2. l'ergastolo consiste nella privazione a vita della libertà personale. Bisogna precisare, però, che la perpetuità dell'ergastolo non è assoluta, in quanto l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena
  • la reclusione consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che va da 15 giorni a 24 anni,
  • l'arresto consiste nella privazione della libertà da 5 giorni a 3 anni;
  1. la multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro né superiore a 50.000 euro,
  • l'ammenda:consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro né superiore a 10.000 euro

La multa e l'ammenda non devono essere confuse con il risarcimento dei danni a cui può essere condannato l'autore di un reato nello stesso processo penale, o in un autonomo processo civile. La differenza è che il risarcimento dei danni è dovuto alla parte lesa, la multa e l'ammenda sono dovuti invece allo Stato.

Le pene accessorie nel nostro ordinamento sono quelle misure che possono seguire a una pena principale e possono essere irrogate solo in seguito a una sentenza che condanna a una delle pene sopra elencate.

  • l'interdizione dai pubblici uffici consiste nella privazione del condannato di ogni diritto politico, di ogni pubblico ufficio o incarico, di ogni ufficio attinente alla tutela o alla cura, degli stipendi, pensioni, assegni a carico di emi pubblici (salvo che derivino da rapporti di lavoro o si tratti di pensioni di guerra),
  • l'interdizione da una professione consiste nella perdita, temporanea, della capacità di esercitare una professione o arte,
  • la sospensione dall'esercizio di una professione o arre.

 

Aspetti giuridici della professione infermieristica 8/ED 

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