Iscriviti alla newsletter

Permessi per le vittime di violenza di genere, resta in vigore l’articolo 53 del CCNL Sanità 2019/21

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/01/2026

Contratto Nazionale

 

Le tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere si rafforzano, ma senza modificare l’impianto contrattuale già esistente. Per questo tipo di permesso, infatti, continua ad applicarsi integralmente l’articolo 53 del CCNL del comparto Sanità 2019–2021, che resta il riferimento contrattuale vigente in materia.

La disciplina conferma il diritto della lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ad astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi, da utilizzare entro tre anni dall’inizio del percorso. Si tratta di un congedo specifico, legato a esigenze di tutela personale e di recupero, che non può essere assimilato ad altre forme di assenza ordinaria.

La richiesta del permesso deve essere presentata in forma scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo situazioni di oggettiva impossibilità, e deve essere accompagnata dalla certificazione che attesta l’inserimento nel percorso di protezione. Una procedura che resta coerente con quanto già previsto dal contratto collettivo e che tutela, allo stesso tempo, l’organizzazione del servizio e la lavoratrice.

Sul piano economico e giuridico, le garanzie sono piene. Il trattamento retributivo resta equiparato a quello del congedo di maternità e il periodo di assenza è valido a tutti gli effetti: non incide negativamente su anzianità di servizio, ferie e tredicesima mensilità. Anche su questo punto, l’articolo 53 del CCNL Sanità continua a rappresentare la cornice contrattuale di riferimento.

Resta confermata la possibilità di fruire del congedo in modalità flessibile, su base giornaliera o oraria, così come il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con successivo rientro al full time su richiesta della lavoratrice. Strumenti pensati per accompagnare, e non ostacolare, un percorso di uscita dalla violenza.

Particolarmente significativa è anche la tutela legata alla sicurezza personale: la dipendente può chiedere il trasferimento ad altra sede, anche in una diversa località, qualora ciò sia necessario per allontanarsi dal contesto in cui ha subito la violenza. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni, in presenza di posti vacanti compatibili.

I congedi restano inoltre cumulabili con l’aspettativa per motivi personali o familiari, fino a ulteriori trenta giorni, e al rientro è possibile chiedere l’esonero dai turni disagiati per un anno, nonché il rientro nella sede o struttura di provenienza.