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Permessi per visite e terapie: nel CCNL 2022–2024 restano valide le 18 ore annue

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/01/2026

AttualitàGoverno

 

Nel nuovo CCNL Comparto sanità 2022–2024 l’articolo 54 del CCNL 2019–2021 viene integralmente mantenuto. Le regole sui permessi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici restano valide così come sono state definite nel precedente contratto.

18 ore l’anno per la salute, anche a ore

L’articolo 54 riconosce ai dipendenti fino a 18 ore annue di permesso, utilizzabili sia a giornata intera sia su base oraria. Nel conteggio rientrano anche i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro. Un aspetto tutt’altro che secondario, soprattutto per chi deve spostarsi per visite specialistiche.

Questi permessi sono assimilati alla malattia ai fini del periodo di comporto e seguono lo stesso regime economico, con alcune precisazioni rilevanti.

Permessi orari: tutele rafforzate

Quando il permesso è fruito a ore, il contratto chiarisce che:

  • non si applica la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi 10 giorni di malattia;

  • i permessi possono essere utilizzati anche per frazioni di ora, dopo la prima;

  • sei ore di permesso orario equivalgono, ai fini del comporto, a una giornata lavorativa.

Resta invece l’incompatibilità con altri permessi orari nella stessa giornata, salvo le eccezioni previste dalla legge, come i permessi ex legge 104 o quelli legati alla maternità e paternità.

Decurtazioni solo in caso di permesso giornaliero

Diverso il caso del permesso fruito a giornata intera: qui continua ad applicarsi la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista dalla normativa vigente per i primi dieci giorni di assenza per malattia.

Il contratto mantiene quindi una distinzione netta tra utilizzo orario e giornaliero, già nota ai lavoratori e alle amministrazioni.

Certificazioni e preavviso

Resta confermata anche la disciplina sulle attestazioni di presenza, che devono essere rilasciate dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, e trasmesse all’ente, anche per via telematica. In caso di controlli medico-legali, l’attestazione giustifica l’assenza dal domicilio.

Quanto al preavviso, la regola generale resta quella dei tre giorni, con la possibilità di ridurlo fino a 24 ore o anche oltre, nei casi di urgenza comprovata.

Terapie ricorrenti e patologie croniche

Un altro punto qualificante dell’articolo 54, confermato nel nuovo CCNL, riguarda i lavoratori sottoposti a terapie periodiche e prolungate. In questi casi è sufficiente una certificazione unica del medico curante che attesti la necessità dei trattamenti, accompagnata poi dalle singole attestazioni di presenza. Una semplificazione fondamentale per chi convive con patologie croniche.