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Nuove regole per l’assegno unico. Via libera del Senato al decreto PNRR

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/04/2026

AttualitàGovernoParlamento

 

Il decreto Pnrr è legge. L’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il provvedimento già licenziato dalla Camera: 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Nel testo, che raccoglie misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spicca una novità destinata a incidere direttamente su molte famiglie: la modifica dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Figli all’estero inclusi nel beneficio

Con l’introduzione dell’articolo 7-bis, il decreto legislativo n. 230 del 2021 viene aggiornato su un punto chiave. D’ora in avanti, ai fini dell’assegno unico, saranno considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

Si tratta di un cambiamento rilevante: fino a oggi, la residenza all’estero poteva rappresentare un ostacolo all’accesso al beneficio. La nuova formulazione apre invece alla possibilità di includere nel calcolo anche i figli che vivono stabilmente in un altro Paese Ue, allargando la platea dei beneficiari.

Stop ai requisiti su cittadinanza e soggiorno

La seconda modifica interviene sull’articolo 3 del decreto originario. Viene eliminato ogni riferimento esplicito ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Una scelta che, nella lettura di osservatori e tecnici, punta a rendere la norma più aderente ai principi europei di non discriminazione e libera circolazione.

In concreto, l’accesso all’assegno unico non sarà più legato in modo diretto a questi criteri, ma verrà valutato principalmente sulla base della condizione fiscale del nucleo familiare e del carico dei figli.

1. Inclusione dei figli residenti all’estero

Viene introdotto il comma 2-bis:

  • l’assegno può essere riconosciuto anche per figli residenti in altri Paesi UE;
  • condizione: devono essere fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

2. Revisione dei requisiti

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021:

  • eliminati alcuni requisiti formali legati a cittadinanza e soggiorno;
  • introdotto un nuovo criterio: il beneficiario deve
    • lavorare in Italia (dipendente o autonomo),
    • essere iscritto a una gestione previdenziale,
    • essere in regola con i contributi.

3. Importo legato alla durata dell’attività in Italia

Nuovo principio (articolo 6):

  • l’assegno è proporzionato alla durata della residenza, domicilio o lavoro in Italia.

4. Regole per lavoratori non residenti

Sempre nell’articolo 6:

  • la domanda va presentata per il periodo di lavoro svolto in Italia;
  • deve essere rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo.

5. Copertura finanziaria

Il decreto quantifica gli oneri:

  • circa 20 milioni nel 2026, in crescita progressiva negli anni successivi;
  • copertura tramite riduzione di altre autorizzazioni di spesa.