Nuove regole per l’assegno unico. Via libera del Senato al decreto PNRR
Il decreto Pnrr è legge. L’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il provvedimento già licenziato dalla Camera: 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astensioni. Nel testo, che raccoglie misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spicca una novità destinata a incidere direttamente su molte famiglie: la modifica dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Figli all’estero inclusi nel beneficio
Con l’introduzione dell’articolo 7-bis, il decreto legislativo n. 230 del 2021 viene aggiornato su un punto chiave. D’ora in avanti, ai fini dell’assegno unico, saranno considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
Si tratta di un cambiamento rilevante: fino a oggi, la residenza all’estero poteva rappresentare un ostacolo all’accesso al beneficio. La nuova formulazione apre invece alla possibilità di includere nel calcolo anche i figli che vivono stabilmente in un altro Paese Ue, allargando la platea dei beneficiari.
Stop ai requisiti su cittadinanza e soggiorno
La seconda modifica interviene sull’articolo 3 del decreto originario. Viene eliminato ogni riferimento esplicito ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Una scelta che, nella lettura di osservatori e tecnici, punta a rendere la norma più aderente ai principi europei di non discriminazione e libera circolazione.
In concreto, l’accesso all’assegno unico non sarà più legato in modo diretto a questi criteri, ma verrà valutato principalmente sulla base della condizione fiscale del nucleo familiare e del carico dei figli.
1. Inclusione dei figli residenti all’estero
Viene introdotto il comma 2-bis:
- l’assegno può essere riconosciuto anche per figli residenti in altri Paesi UE;
- condizione: devono essere fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
2. Revisione dei requisiti
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021:
- eliminati alcuni requisiti formali legati a cittadinanza e soggiorno;
- introdotto un nuovo criterio: il beneficiario deve
- lavorare in Italia (dipendente o autonomo),
- essere iscritto a una gestione previdenziale,
- essere in regola con i contributi.
3. Importo legato alla durata dell’attività in Italia
Nuovo principio (articolo 6):
- l’assegno è proporzionato alla durata della residenza, domicilio o lavoro in Italia.
4. Regole per lavoratori non residenti
Sempre nell’articolo 6:
- la domanda va presentata per il periodo di lavoro svolto in Italia;
- deve essere rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo.
5. Copertura finanziaria
Il decreto quantifica gli oneri:
- circa 20 milioni nel 2026, in crescita progressiva negli anni successivi;
- copertura tramite riduzione di altre autorizzazioni di spesa.
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