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Ferie non godute, quando spettano fino a 60mila euro (e quando no)

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 23/04/2026

Professione e lavoro

Ritorniamo sulla questione della monetizzazione delle ferie per ribadire con chiarezza quanto già noto, infatti, due sentenze del Consiglio di Stato dello stesso mese chiariscono il confine tra diritto all'indennità sostitutiva e sua perdita definitiva. Il discrimine è uno solo: la mancata fruizione era o no imputabile al lavoratore? Nel comparto sanitario, dove turni e carenze rendono il riposo un lusso strutturale, la posta in gioco può superare i 60.000 euro.

 

Il quadro normativo: un diritto irrinunciabile

Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e irrinunciabile: il lavoratore non può scegliere di rinunciarvi in cambio di denaro. Su questo principio si innesta però, per i dipendenti pubblici, il divieto di monetizzazione introdotto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012: ferie, permessi e riposi devono essere fruiti e non danno luogo, in linea generale, ad alcun trattamento economico sostitutivo.

La Corte costituzionale (sent. n. 95/2016) e la Corte di Giustizia UE (C-218/22, Comune di Copertino, 2024) hanno però tracciato un limite invalicabile a quel divieto: esso non può operare quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore. In quei casi, il diritto al riposo si trasforma necessariamente in un diritto di credito, un'indennità sostitutiva che l'amministrazione è tenuta a corrispondere. Il diritto all'indennità non è dunque un'eccezione da costruire pezzo per pezzo dal lavoratore: è la sua esclusione che richiede una prova, e quella prova grava sul datore di lavoro pubblico.

 

Il caso del finanziere: la scelta consapevole azzera il diritto

La sentenza n. 2908 del 12 aprile 2026 (Cons. Stato, sez. II) riguarda un militare della Guardia di finanza collocato in quiescenza il 9 gennaio 2021, con 18 giorni di licenza residua per il 2019 e 39 per il 2020 non fruiti. Al sopraggiungere della malattia nel giugno 2020, l'interessato aveva presentato domanda di aspettativa per infermità escludendo espressamente la conversione delle licenze ordinarie in licenza straordinaria di convalescenza, opzione prevista dall'art. 905 del codice dell'ordinamento militare e dalla circolare GdF n. 25800/2014, che lascia al militare la libera scelta tra le due alternative.

L'amministrazione ha negato l'indennità sostitutiva ritenendo la mancata fruizione frutto di una scelta libera e consapevole. Il TAR Lazio ha confermato. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, richiamando la giurisprudenza consolidata: la malattia da sola non basta a fondare il diritto alla monetizzazione se il lavoratore aveva a disposizione uno strumento per salvaguardare le ferie maturate e vi ha rinunciato volontariamente.

"Se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare effettivamente tale diritto, l'art. 31, par. 2 della Carta UE non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto, alla mancanza di un'indennità finanziaria."

 

L'altra faccia: quando la PA perde

Pochi giorni prima, con la sentenza n. 2956 del 19 marzo 2026 (sez. VI), lo stesso Consiglio di Stato aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva a dipendenti pubblici collocati a riposo per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità. In quel caso la mancata fruizione non dipendeva da alcuna scelta del lavoratore: era la malattia stessa a rendere oggettivamente impossibile il riposo. L'amministrazione non aveva neppure fornito prova di aver mai invitato formalmente i dipendenti a fruire delle ferie residue né li aveva avvertiti del rischio di perdita del diritto. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.

Il principio emerso è che la perdita del diritto non è automatica: può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato formalmente il dipendente a fruire delle ferie e di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione. In assenza di tale prova, la PA non può legittimamente negare il pagamento.

 

Il discrimine: quando spetta e quando no

Spetta in caso di:

  • collocamento a riposo per inidoneità fisica o infermità sopravvenuta che ha reso impossibile il godimento;

  • ferie negate dall'amministrazione per esigenze di servizio documentate;

  • carico di lavoro tale da rendere oggettivamente impossibile l'assenza (frequente nella sanità);

  • PA che non ha fornito invito formale alla fruizione né avvertito il dipendente del rischio di perdita.

Non spetta se

  • scelta volontaria e consapevole di non convertire le ferie (caso del finanziere);

  • inerzia del dipendente nonostante solleciti formali reiterati dell'amministrazione;

  • mancata richiesta di fruizione in assenza di qualsiasi impedimento oggettivo.

 

Il comparto sanitario: dove il problema diventa emergenza strutturale

Se le due sentenze del Consiglio di Stato definiscono i confini giuridici della questione, è nel settore ospedaliero che quei confini pesano di più. Medici, infermieri e personale tecnico-sanitario accumulano ferie residue non per scelta, ma perché la carenza cronica di organico, i picchi assistenziali e i turni non rimpiazzabili rendono il riposo oggettivamente impossibile. Per anni questo squilibrio è rimasto senza conseguenze economiche per le aziende sanitarie: le ferie si perdevano, il lavoratore non poteva dimostrare nulla.

Il cambio di paradigma introdotto dalla giurisprudenza europea e recepito dai tribunali italiani ribalta la logica: non è più il lavoratore a dover dimostrare di aver richiesto inutilmente le ferie, ma è l'azienda sanitaria a dover provare di aver invitato formalmente il professionista a fruirne e di averlo messo concretamente nelle condizioni di farlo. Una prova che nella maggior parte dei casi le amministrazioni non sono in grado di fornire.

 

La regola che non cambia

Entrambe le sentenze ribadiscono con fermezza che la monetizzazione non è una scelta che il lavoratore può liberamente esercitare. Il diritto alle ferie è irrinunciabile proprio perché serve a tutelare la salute, non a produrre reddito aggiuntivo. L'indennità sostitutiva non è un beneficio economico ma una tutela residuale: scatta solo quando il riposo è diventato impossibile per cause oggettive. Dove invece il lavoratore ha avuto la possibilità di fruire delle ferie e non ne ha fatto uso consapevolmente, quel diritto si perde e nessuna giurisprudenza europea o nazionale lo restituisce.