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DEP e mansioni superiori: quanto e quando spetta di più? Il contratto fa chiarezza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/09/2026

Contratto Nazionale

 

 

Gli articoli 22 e 23 dell’ipotesi CCNL Comparto Sanità 2025/27 disciplinano le progressioni economiche nella stessa area e l’assegnazione a mansioni superiori. Dalla possibilità di concorrere nuovamente dopo due anni alle priorità per chi ha ottenuto pochi riconoscimenti, ecco come funzionano le procedure.

 

È possibile partecipare alle selezioni per i differenziali economici di professionalità, i DEP, anche dopo due anni dall’ultima progressione, purché la contrattazione integrativa aziendale preveda questa possibilità. Il riconoscimento, però, non è automatico: servono una procedura selettiva, il rispetto dei requisiti, una posizione utile in graduatoria e risorse sufficienti a finanziarlo.

È uno dei passaggi dell’articolo 22 dell’ipotesi CCNL Comparto Sanità 2025/27, che questa puntata di Contratto in chiaro approfondisce insieme all’articolo 23, dedicato alle mansioni superiori. Due istituti che possono incidere sulla retribuzione, ma che rispondono a condizioni differenti: il primo valorizza le competenze acquisite rimanendo nella propria area, mentre il secondo riguarda l’assegnazione temporanea ad attività dell’area immediatamente superiore.

Il testo pubblicato da ARAN è l’ipotesi contrattuale sottoscritta il 29 luglio 2026, da distinguere dalla sottoscrizione definitiva. Per la nuova disciplina delle progressioni economiche, l’articolo 22 indica espressamente la decorrenza del 1° gennaio 2027.

Fonte ARAN: https://www.aranagenzia.it/novita/ipotesi-ccnl-comparto-sanita-2025-2027/

 

Che cosa sono i DEP e perché non spettano automaticamente

I differenziali economici di professionalità sono incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle attività proprie dell’area.

Ottenere un DEP significa quindi aumentare la retribuzione mantenendo lo stesso inquadramento, senza acquisire mansioni superiori. L’anzianità contribuisce alla valutazione, ma non determina da sola il diritto al beneficio, che viene attribuito attraverso una selezione e nei limiti delle risorse disponibili.

Per ciascuna procedura può essere riconosciuto un solo differenziale per dipendente. La disciplina non si applica al personale dell’area di elevata qualificazione.

 

La possibilità di partecipare ogni due anni

La regola generale consente di partecipare ai lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di progressioni economiche. Questo intervallo, tuttavia, può essere modificato dalla contrattazione integrativa, che può ridurlo a due anni oppure elevarlo a quattro.

Il dipendente può dunque tornare a concorrere per un DEP già dopo due anni dall’ultima progressione, se l’accordo aziendale ha previsto la riduzione del termine. Per conoscere la propria possibilità di accesso occorre verificare il contratto integrativo e l’avviso della selezione, perché la cadenza biennale non costituisce una regola automaticamente applicabile in tutte le aziende.

La distinzione è concreta: poter partecipare ogni due anni non significa ottenere un aumento ogni due anni. Il beneficio dipende comunque dall’attivazione della procedura, dalla graduatoria e dal finanziamento disponibile.

È inoltre richiesta l’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo che finanzia le progressioni.

Se alla scadenza delle domande è in corso un procedimento disciplinare, il lavoratore viene ammesso con riserva. Quando raggiunge una posizione utile, la liquidazione del differenziale rimane sospesa fino alla conclusione del procedimento; se viene applicata una sanzione superiore alla multa, scatta l’esclusione definitiva dalla procedura.

 

Come viene costruita la graduatoria

L’articolo 22 stabilisce che la graduatoria debba tenere conto delle valutazioni individuali, dell’esperienza professionale e degli eventuali ulteriori criteri definiti dalla contrattazione integrativa.

Alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali deve essere attribuito almeno il 40% del punteggio complessivo, mentre l’esperienza professionale può pesare fino a un massimo del 40%. L’eventuale quota residua viene assegnata sulla base di ulteriori criteri collegati alle capacità culturali e professionali, comprese quelle acquisite attraverso la formazione.

Quando un’assenza dal servizio ha impedito di effettuare la valutazione in una delle annualità, vengono considerate le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico.

L’esperienza utile comprende anche il servizio svolto a tempo determinato e a tempo parziale, con o senza interruzioni, presso aziende ed enti del comparto oppure altre amministrazioni, purché nel medesimo o corrispondente profilo. Il relativo punteggio può essere determinato anche in misura non strettamente proporzionale alla durata del servizio, considerando il diverso accrescimento delle competenze nelle varie fasi della vita lavorativa.

 

La priorità per chi ha ottenuto poche progressioni

Una quota non superiore al 10% delle risorse destinate ai DEP viene finalizzata a una priorità specifica, applicata una volta formata la graduatoria.

Rientrano in questa previsione i dipendenti che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area di inquadramento o nell’ex categoria senza aver mai ottenuto progressioni economiche, e quelli con almeno 20 anni di esperienza nella stessa area o ex categoria che, durante tale periodo, abbiano conseguito non più di due progressioni.

La priorità non elimina gli altri requisiti e non assicura il differenziale a tutti gli interessati, perché opera entro le risorse riservate. Il 10% riguarda il finanziamento, non una percentuale di aumento dello stipendio.

Per esempio, un dipendente con dodici anni di esperienza nell’area e nessuna progressione rientra nella prima casistica. Un lavoratore con ventidue anni di esperienza e due progressioni può rientrare nella seconda, ma deve comunque rispettare l’intervallo richiesto dall’ultimo riconoscimento.

Le risorse della quota prioritaria eventualmente inutilizzate vengono destinate alle attribuzioni ordinarie. Dopo le assegnazioni prioritarie, il testo prevede di procedere nella stessa graduatoria per il restante personale che non rientra nelle due casistiche.

In caso di parità di punteggio, viene favorito prima chi ha conseguito meno progressioni economiche e poi chi ha maturato più anni di permanenza nel differenziale. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori criteri subordinati, nel rispetto del principio di non discriminazione.

 

Quanto vale un differenziale: il richiamo alla tabella E

L’articolo 22 rinvia alla tabella E per il valore annuo lordo dei differenziali e per il numero massimo conseguibile durante la permanenza nella stessa area. Nel PDF dell’ipotesi 2025/27 consultato, tuttavia, la tabella è richiamata ma non è materialmente riprodotta tra gli allegati.

La tabella E presente nel CCNL del 2 novembre 2022, relativo al triennio 2022–2024, riporta questi valori:

Area Importo annuo lordo di ciascun DEP Numero massimo di differenziali
Professionisti della salute e funzionari 1.200 euro 7
Assistenti 1.000 euro 6
Operatori 800 euro 6
Personale di supporto 700 euro 6

Si tratta dei valori della tabella del 2022, la cui provenienza va mantenuta distinta dal nuovo testo. Per gli infermieri inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, il singolo differenziale indicato in quella tabella corrisponde a 1.200 euro lordi annui, distribuiti su tredici mensilità, circa 92,31 euro lordi per mensilità.

La tabella è consultabile nella sezione finale del contratto pubblicato da ARAN, cercando “Tabella E”: https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-relativo-al-personale-del-comparto-sanita-triennio-2019-2021/

 

Da quando decorre il beneficio e quanto dura la graduatoria

La contrattazione integrativa definisce le risorse da destinare alle progressioni, tenendo conto in modo equo della distribuzione del personale nelle aree e nei ruoli. Il finanziamento deve essere garantito da risorse certe, stabili e continuative del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.

Il differenziale decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto definitivamente il contratto integrativo che lo finanzia. Se, per esempio, l’accordo viene firmato nell’ottobre 2027, per i dipendenti che ottengono il beneficio la decorrenza prevista è il 1° gennaio dello stesso anno, anche se il pagamento avviene successivamente.

La graduatoria ha invece validità limitata all’anno di riferimento e non può essere utilizzata negli anni successivi.

In caso di mobilità verso un’altra azienda, il dipendente mantiene i differenziali maturati e può partecipare alle successive selezioni secondo le regole contrattuali. Il passaggio a un’altra area comporta invece la cessazione dei differenziali, fatta salva la tutela economica richiamata dall’articolo 21, comma 4.

 

Mansioni superiori: quando possono essere conferite

L’articolo 23 disciplina lo svolgimento prevalente di attività proprie del profilo, ruolo e area immediatamente superiore a quella di appartenenza. Un aumento del carico di lavoro, da solo, non identifica quindi lo svolgimento di mansioni superiori.

Il conferimento è previsto in caso di vacanza di un posto in organico, per un massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici quando siano state avviate le procedure per coprire il posto. L’altra possibilità riguarda la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per tutta la durata dell’assenza, con esclusione delle ferie.

L’assegnazione deve essere comunicata per iscritto, secondo le procedure aziendali e sulla base di criteri definiti previo confronto aziendale, tenendo conto del contenuto professionale delle attività da conferire.

Al lavoratore spetta la differenza tra la retribuzione mensile dell’area di appartenenza e quella dell’area immediatamente superiore, secondo la definizione richiamata dall’articolo 59, comma 2, lettera a), del CCNL 27 ottobre 2025. Le altre voci retributive rimangono nella misura già percepita.

Anche l’articolo 23 esclude l’area di elevata qualificazione e rinvia, per quanto non previsto, all’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001. La decorrenza del 1° gennaio 2027, espressamente indicata per l’articolo 22, non va estesa automaticamente alle mansioni superiori, perché l’articolo 23 non contiene lo stesso termine.

Per verificare il proprio diritto al riconoscimento economico, occorre quindi partire dagli atti che lo rendono concreto: accordo integrativo, avviso e graduatoria per i DEP; comunicazione scritta, attività attribuite, motivo e durata dell’assegnazione per le mansioni superiori. È attraverso questi documenti che le disposizioni contrattuali diventano verificabili nella vita lavorativa e nella busta paga.