Assistente infermiere, Bottega: 'Libera tempo all’infermiere, ma non lo sostituisce'
Il segretario nazionale NurSind commenta l’inammissibilità del ricorso contro il nuovo profilo: la collaborazione con il personale di supporto deve lasciare all’infermiere la valutazione dei bisogni e la pianificazione dell’assistenza.
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L’assistente infermiere può liberare tempo da dedicare alle responsabilità proprie della professione, senza sostituire l’infermiere nella valutazione e nella pianificazione dell’assistenza. È il punto sul quale insiste Andrea Bottega, segretario nazionale NurSind, commentando all’ANSA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento istitutivo della nuova figura.
«Si tratta, infatti, di una figura di supporto che libera tempo all’infermiere, ma non lo sostituisce, come pure qualcuno ha provato a dire», afferma Bottega, che legge nella pronuncia una conferma della posizione sostenuta dal sindacato fin dall’avvio del confronto sul nuovo profilo. Per il segretario, il contributo dell’assistente deve essere considerato all’interno dell’organizzazione dell’assistenza, mantenendo riconoscibili le competenze e le responsabilità dell’infermiere. Le dichiarazioni sono contenute nel lancio.
La sentenza n. 14262/2026, pubblicata il 14 agosto, richiede una precisazione: il dispositivo, cioè la parte che contiene la decisione conclusiva, dichiara il ricorso inammissibile. Nella motivazione i giudici affrontano anche le contestazioni sulle competenze, ritenendole comunque infondate, e collocano l’assistente infermiere nell’ambito delle figure di ausilio. Il Tar sottolinea che il nuovo operatore segue le indicazioni dell’infermiere, in situazioni con ridotta discrezionalità decisionale e attività fortemente standardizzate, senza autonomia nell’individuazione del piano assistenziale. Testo della sentenza
Su questa distinzione si concentra il ragionamento di Bottega: l’infermiere conserva la responsabilità di identificare i bisogni assistenziali e pianificare gli interventi, mentre l’eventuale attribuzione di attività al personale di supporto passa attraverso la sua valutazione del contesto clinico. Nelle parole del segretario, dunque, il tempo recuperato dovrebbe consentire di dedicare maggiore attenzione alle altre responsabilità professionali, mantenendo in capo all’infermiere le decisioni sull’assistenza.
Il riferimento normativo richiamato da Bottega è il decreto ministeriale 739/1994, che definisce il profilo professionale dell’infermiere. L’articolo 1 attribuisce a questo professionista l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento, prevedendo anche che possa avvalersi, quando necessario, del personale di supporto. La collaborazione è quindi già contemplata dal profilo professionale; il decreto del 1994, tuttavia, non va confuso con il successivo provvedimento che ha istituito l’assistente infermiere. DM 739/1994
Nel suo commento, il segretario NurSind esprime inoltre stupore per l’opposizione delle organizzazioni sindacali che hanno contestato la nuova figura e ribadisce il favore del sindacato verso la crescita degli operatori sociosanitari. L’obiettivo indicato tiene insieme questa opportunità e un maggiore spazio per le funzioni infermieristiche: «Eravamo e siamo contenti sia che gli operatori sociosanitari possano crescere sia che l’infermiere abbia tempo in più da dedicare appunto alle altre responsabilità proprie della sua attività».
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