Cade sulle scale vicino casa, l'INAIL nega infortunio in itinere
Il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 430 del 7 ottobre 2026, riconosce la natura professionale di un incidente inizialmente escluso dalla tutela assicurativa. Decisiva la funzione delle scale su cui si è verificata la caduta: non un accesso all'abitazione, ma il collegamento con il magazzino dell'impresa. Un principio che richiama l'importanza di ricostruire concretamente il luogo e le circostanze dell'infortunio.
Un lavoratore cade sulle scale di un edificio nel quale si trova anche la sua abitazione, riporta gravi lesioni alla caviglia e si vede negare dall'INAIL il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Il Tribunale, però, ricostruisce le circostanze dell'incidente e giunge alla conclusione opposta: la caduta è avvenuta durante un'attività lavorativa e sulle scale che conducevano al magazzino aziendale. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla rendita prevista dalla normativa assicurativa, sulla base di un danno biologico accertato nella misura del 16%.
È quanto stabilito dal Tribunale di Asti, sezione Lavoro, con la sentenza n. 430 del 7 ottobre 2026, pronunciata nell'ambito di una controversia contro l'INAIL. La decisione affronta una questione che può avere ricadute anche al di fuori del settore edile nel quale si è verificato l'episodio: quando un incidente avviene in un luogo fisicamente vicino all'abitazione, è sufficiente questa circostanza per escludere la copertura assicurativa, oppure occorre verificare quale funzione avesse concretamente lo spazio in cui il lavoratore si è fatto male?
La risposta del giudice valorizza la ricostruzione dei fatti e la destinazione lavorativa del luogo, distinguendo l'infortunio avvenuto nell'esercizio dell'attività professionale da quello che si verifica durante il normale percorso tra casa e lavoro.
L'incidente mentre recuperava gli attrezzi per il cantiere
La vicenda riguarda un dipendente di un'impresa di costruzioni edili, assunto nel marzo 2019. La mattina dell'incidente, secondo quanto ricostruito in giudizio, l'uomo era uscito di casa intorno alle 7:15-7:30 e, utilizzando il furgone aziendale, aveva raggiunto la stazione ferroviaria per prelevare due colleghi con i quali avrebbe dovuto recarsi in cantiere. Durante il tragitto era stato contattato dal figlio, titolare dell'impresa, che gli aveva chiesto di tornare al magazzino per recuperare alcune attrezzature necessarie al lavoro.
Il magazzino si trovava nel seminterrato dello stesso edificio nel quale il dipendente abitava, circostanza destinata a diventare il principale elemento controverso. L'uomo aveva raggiunto i locali aziendali mentre i colleghi si erano fermati in un bar nelle vicinanze e, dopo aver recuperato un martello pneumatico, aveva iniziato a risalire le scale per tornare al veicolo.
Durante la risalita, il piede sinistro era scivolato su un gradino e l'attrezzatura che trasportava, del peso di circa 20 chilogrammi, gli era caduta sulla zona della caviglia, provocando un grave trauma. L'incidente aveva richiesto l'accesso alle cure ospedaliere e aveva determinato conseguenze permanenti, successivamente valutate attraverso una consulenza medico-legale.
Il lavoratore aveva denunciato l'evento all'INAIL, ma l'Istituto aveva respinto la richiesta con un provvedimento del 22 settembre 2020, ritenendo che l'incidente non si fosse verificato né sul luogo di lavoro né lungo un percorso tutelato come infortunio in itinere. A sostegno del diniego erano state richiamate anche alcune incongruenze presenti nella documentazione iniziale, nella quale il luogo dell'incidente risultava indicato come abitazione del lavoratore.
Il nodo delle scale: casa o luogo di lavoro?
Il punto decisivo della controversia era proprio la collocazione dell'incidente. Secondo la posizione sostenuta dall'INAIL, le lesioni riportate all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze non potevano essere ricondotte alla tutela assicurativa invocata dal dipendente. Il lavoratore, invece, sosteneva di essersi infortunato mentre svolgeva una mansione richiesta dal datore di lavoro e in uno spazio funzionalmente collegato all'attività dell'impresa.
Per chiarire la dinamica, il Tribunale ha acquisito testimonianze e documentazione, oltre a disporre una consulenza tecnica d'ufficio. I due colleghi che si trovavano con il ricorrente quella mattina hanno confermato gli elementi principali del racconto: il prelievo alla stazione, il ritorno al magazzino aziendale, la necessità di recuperare attrezzature e l'interruzione della giornata lavorativa a seguito dell'incidente.
Nessuno dei due aveva assistito direttamente alla caduta, ma il giudice ha considerato attendibili le deposizioni proprio perché i testimoni avevano riferito soltanto le circostanze di cui erano a conoscenza, senza pretendere di descrivere fatti non osservati. Anche alcune differenze secondarie nei racconti sono state ritenute compatibili con la genuinità delle testimonianze.
La documentazione ha inoltre confermato che la sede dell'impresa e l'abitazione del lavoratore si trovavano nello stesso edificio. Questo elemento ha consentito di spiegare perché, nei primi atti sanitari e amministrativi, il luogo dell'incidente fosse stato genericamente identificato come casa. Una descrizione che, secondo il Tribunale, non rappresentava in modo adeguato la reale destinazione delle scale interessate dalla caduta.
Il Tribunale distingue l'infortunio in itinere dall'incidente sul lavoro
Nella motivazione, il giudice richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la tutela dell'infortunio in itinerenon si estende ordinariamente agli incidenti verificatisi all'interno dell'abitazione del lavoratore o nelle sue pertinenze, comprese determinate aree condominiali, come scale, cortili e portoni.
Questa regola, tuttavia, non è stata ritenuta decisiva nel caso esaminato. Le scale sulle quali era caduto il lavoratore conducevano al magazzino dell'impresa e dovevano quindi essere considerate pertinenze del luogo di lavoro, piuttosto che dell'abitazione. Non si trattava, in altre parole, di un incidente verificatosi durante l'uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro, ma di un evento avvenuto mentre il dipendente stava già svolgendo un'attività professionale.
Il Tribunale ha quindi escluso che fosse necessario qualificare l'episodio come infortunio in itinere, riconoscendolo invece come infortunio sul luogo di lavoro in senso proprio. La differenza è sostanziale perché sposta l'attenzione dal percorso casa-lavoro alla concreta occasione lavorativa nella quale si è verificato il danno.
L'elemento centrale non è dunque la semplice vicinanza tra abitazione e sede aziendale, ma la funzione del luogo e il collegamento dell'attività svolta con le mansioni professionali. Il dipendente aveva già iniziato la giornata lavorativa, stava utilizzando un mezzo aziendale e si era recato nel magazzino per recuperare strumenti destinati al cantiere. La caduta si era verificata proprio durante questa operazione.
Danno biologico del 16% e riconoscimento della rendita
Accertata la natura lavorativa dell'incidente, il Tribunale ha esaminato le conseguenze sanitarie attraverso la consulenza tecnica d'ufficio. L'accertamento medico-legale ha individuato un trauma contusivo-distorsivo del piede e della caviglia sinistra, associato a una frattura pluriframmentaria della parte distale della tibia e a una frattura scomposta del malleolo interno.
La consulenza ha ritenuto le lesioni compatibili con la dinamica descritta dal lavoratore, caratterizzata da una caduta sulle scale e dall'impatto del martello pneumatico sulla caviglia. Anche la corrispondenza temporale tra l'evento e l'accesso alle cure è stata considerata coerente con la ricostruzione.
Quanto alle conseguenze permanenti, il consulente ha individuato una limitazione funzionale della caviglia in quadro artrosico, valutata al 13%, alla quale si aggiungono le conseguenze legate ai mezzi di sintesi e alle cicatrici. La menomazione complessiva è stata quantificata nel 16%.
Il lavoratore aveva inizialmente richiesto il riconoscimento di una rendita corrispondente a un'invalidità del 20%, mentre il proprio consulente aveva successivamente proposto una valutazione del 18%. Il Tribunale ha però ritenuto maggiormente convincente la quantificazione del consulente d'ufficio, riconoscendo il 16% di danno biologico permanente.
Con la sentenza, l'INAIL è stato quindi condannato a riconoscere la rendita prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, nella misura e con la decorrenza stabilite dalla legge, oltre agli interessi legali maturati sui singoli ratei. Il giudice non ha indicato un importo mensile specifico della prestazione, che dovrà essere determinato secondo i criteri previdenziali applicabili.
Le incongruenze nei documenti non hanno impedito il riconoscimento
Un ulteriore elemento della decisione riguarda il valore attribuito alla documentazione compilata nell'immediatezza dell'incidente. La descrizione del luogo come abitazione del lavoratore aveva contribuito al diniego dell'INAIL, ma nel corso del processo è emerso che questa indicazione era ambigua perché nello stesso edificio si trovavano sia la residenza sia il magazzino aziendale.
Il Tribunale ha quindi valorizzato le prove raccolte durante il giudizio, senza considerare la prima descrizione dell'evento come un elemento insuperabile. La ricostruzione complessiva ha consentito di distinguere un'apparente contraddizione documentale dalla reale dinamica dell'infortunio.
Questa circostanza ha però avuto conseguenze sulle spese processuali. Il giudice ha disposto la compensazione del 50% delle spese di lite, proprio perché le ambiguità presenti nella documentazione iniziale si erano chiarite soltanto durante il processo. Il restante 50% è stato posto a carico dell'INAIL, così come le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione evidenzia dunque due aspetti complementari: una descrizione iniziale imprecisa non impedisce necessariamente di ottenere il riconoscimento di un infortunio quando le prove dimostrano la sua natura lavorativa, ma può comunque incidere sull'andamento della controversia e sulle relative conseguenze economiche.
Perché la sentenza interessa anche i lavoratori della sanità
Sebbene la vicenda riguardi un operaio edile e non un professionista sanitario, il principio affrontato dal Tribunale può offrire uno spunto di riflessione anche per infermieri, operatori sociosanitari e altri dipendenti impegnati in attività assistenziali.
Nel settore sanitario, infatti, il lavoro non si svolge esclusivamente all'interno di un reparto ospedaliero. Le attività possono richiedere spostamenti tra edifici, accessi a depositi, locali tecnici, strutture territoriali o ambienti utilizzati per esigenze organizzative. In queste situazioni, l'eventuale qualificazione di un incidente deve tenere conto delle circostanze concrete e del collegamento con l'attività lavorativa, senza fermarsi alla sola denominazione formale del luogo.
La sentenza non stabilisce che qualsiasi incidente avvenuto in un edificio utilizzato anche per attività professionali debba essere automaticamente indennizzato. Occorre dimostrare l'occasione di lavoro, la dinamica dell'evento e il nesso con le lesioni riportate. Nel caso esaminato, questi elementi sono stati ricostruiti attraverso le testimonianze, la documentazione aziendale e l'accertamento medico-legale.
Per i lavoratori e per le amministrazioni sanitarie, il richiamo è anche alla necessità di documentare con precisione gli infortuni, indicando non soltanto l'indirizzo nel quale si è verificato l'evento, ma anche l'attività concretamente svolta, il percorso effettuato e la funzione degli ambienti interessati.
La sentenza n. 430/2026 del Tribunale di Asti conferma così l'importanza di una valutazione sostanziale dell'infortunio: quando il lavoratore si fa male mentre esegue un compito professionale, in uno spazio funzionalmente destinato al lavoro, la presenza della sua abitazione nello stesso edificio non è di per sé sufficiente a escludere la tutela assicurativa.
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