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Infermieri dipendenti pubblici: non c'è esercizio abusivo se non iscritti all'IPASVI

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 25/06/2015 vai ai commenti

EditorialiLeggi e sentenze

di Chiara D'Angelo

 

Il GIP di Tivoli ha accolto la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per quanto riguarda l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione per 100 infermieri di una ASL romana che, a seguito di una indagine dei NAS, non risultavano iscritti ad alcun Collegio IPASVI.

Per il Giudice per le Indagini Preliminari, dunque, la non iscrizione dell'infermiere dipendente di una struttura pubblica al Collegio IPASVI non costituisce reato ai sensi dell'art. 348 c.p., poichè è pur sì vero che la legge 43/2006 impone l'iscrizione degli infermieri agli appositi albi per poter esercitare la professione, ma è altrettanto vero che il Governo non ha mai provveduto a dare corso alla delega conferitagli con la stessa legge, ovvero a trasformare i Collegi in Ordini nè tantomeno ad istituire gli albi professionali per gli infermieri.

In questa palude amministrativa, dunque, secondo il GIP, non può esservi imputazione a carico degli infermieri che esercitano nell'ambito del servizio pubblico se questi stessi non sono iscritti all'IPASVI, mancando indicazioni precise al riguardo da parte della Pubblica Amministrazione.

Chiaramente la sentenza farà discutere, anche in considerazione delle riflessioni più volte sollevate, anche sulla nostra testata, in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione al Collegio nonchè alla competenza del relativo onere, stante il rapporto di esclusività che caratterizza il contratto di lavoro tra infermieri e strutture sanitarie pubbliche.

Oltre ad interrogarsi, ora, sulla effettiva necessità di iscriversi all'IPASVI, ci si chiede anche (v. intervento del segretario Nursind Andrea Bottega, QUI) se la relativa quota di iscrizione, nel caso di dipendenti di strutture pubbliche, non debba essere posta in capo al datore di lavoro, dal momento che con lo stesso si instaura un vincolo di esclusività che porta ad un adempimento (l'iscrizione) dovuto nell'esclusivo interesse della prestazione oggetto di contratto.

Un principio che è stato affermato dalla Cassazione dal Consiglio di Stato in riferimento ad altre professioni, ma che il Tribunale di Alessandria ha respinto sentenziando sul ricorso promosso dal Nursind.

La questione dell'iscrizione al Collegio torna dunque alla ribalta, proprio nei giorni in cui molti colleghi stanno ricevendo la cartella esattoriale di Equitalia per il versamento della quota 2015, sistema scelto da vari Collegi e certamente non gradito ai più.

 

Per approfondimento leggi QUI